da Milano
Gaetano Miccichè (Intesa Sanpaolo) assicura: stiamo lavorando alacremente. Aristide Police (Alitalia) tranquillizza: procediamo in continuità aziendale. Ma tutto il dibattito sulle possibili modifiche alle leggi per lamministrazione straordinaria, per ora basato su indiscrezioni, indica che una «discontinuità», in qualche modo, ci sarà. Non è un caso che, sul tema, il ministro Matteoli (Trasporti) abbia frenato il collega Scajola (Sviluppo economico): il primo, An, è sensibile agli aspetti occupazionali di Alitalia, tradizionalmente targata An. Sa che gli esuberi ci saranno, e saranno tanti. Ma in questo momento il governo sente la necessità di lavorare sottotraccia, per non allarmare i sindacati. Vediamo quali potrebbero essere le modifiche alle leggi Marzano o Prodi, facendo in via preliminare una breve sintesi di quali normative oggi sono a disposizione delle grandi aziende in crisi.
Leggi Prodi. La prima risale al 1979. Funzionava così: il commissario poteva chiedere prestiti alle banche, con garanzia del Tesoro, per finanziare la ristrutturazione, e aveva tempo cinque anni per risanare e vendere. Il commissario faceva sostanzialmente il liquidatore, vendendo lattivo (stabilimenti, marchi, magazzini, crediti), e con gli introiti doveva pagare i debiti, secondo lordine della legge fallimentare. Dato che il commissario non riusciva a rimborsare i prestiti avuti, le banche escutevano la garanzia del Tesoro e lo Stato ci rimetteva. Così lUe mise in mora lItalia per aiuti di Stato: nei cinque anni di commissariamento si configurava una distorsione della concorrenza sul mercato.
Nel 1999, dunque, su spinta dellUe nacque la Prodi bis, tuttora in vigore: priva della garanzia del Tesoro e con un incarico al commissario ridotto a un paio danni. Questi deve sostanzialmente rinunciare al risanamento ed affrettarsi a rimettere gli asset sul mercato. Il commissario è nominato dal ministero dellIndustria, però dopo un passaggio al tribunale fallimentare, al quale spetta la decisione: amministrazione straordinaria o fallimento. (Una digressione: il curatore fallimentare differisce dal commissario perché vende asset ormai «spenti», mentre il commissario li «sceglie», ritagliando la parte buona dellazienda, e li vende «vivi», funzionanti, con una quota fisiologica di lavoratori. Nel fallimento, i lavoratori sono già a casa).
Il commissario può anche essere, in un certo senso, scavalcato da una terzo: il cosiddetto «assuntore» che, acquistando le azioni della società in dissesto dai suoi proprietari, può finanziare un concordato fallimentare, che può essere più conveniente per i creditori e lazienda.
Legge Marzano. Nacque in occasione della crisi Parmalat, ed è unulteriore variante dellamministrazione straordinaria. Si basa su un presupposto: lazienda è sana e va preservata integra; i suoi problemi derivano da vicende finanziarie e patrimoniali, non industriali. Il concordato non è un evento esterno, ma il vero obiettivo del commissario, che vi si attiva allo scopo di tener integra lazienda; e i debiti vengono congelati fino, appunto, al concordato con i creditori. Rispetto alla Prodi, ha un altro elemento di novità: la nomina del commissario spetta direttamente al ministro, senza il passaggio dal tribunale, e quini le decisioni restano in capo al governo, e cioè al potere politico. Elemento da sottolineare bene.
Alitalia. Il presupposto per la Marzano - ovvero la salute industriale - qui non cè; ma la Prodi bis, che permette invece di rilanciare la parte buona, dà in via preliminare un potere decisionale al tribunale, che può decidere il fallimento a dispetto del potere politico.
E allora? Si sta studiando come lasciare le decisioni solo al governo pur mantenendo lazienda «non integra»; mescolando cioè i vantaggi delle due leggi, e allontanandosi dallipotesi di fallimento.
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