All’amministratore la tutela d’urgenza

La tutela in via d’urgenza del comune interesse condominiale spetta all’amministratore, che può anche costituirsi in giudizio o impugnare una sentenza sfavorevole senza delibera assembleare. Lo ha stabilito la Cassazione a sezioni unite (Presidente Carbone, relatore Elefante) enunciando il principio di diritto che «l’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131, secondo e terzo comma, cod. civ., può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dell’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione». Nella motivazione della sentenza si precisa che, anche in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea, che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. L’attribuzione in capo all’assemblea di condominio del potere gestorio, va tuttavia raccordata - spiega peraltro la Cassazione - con la legittimazione passiva generale attribuita all’amministratore dall’art. 1131, secondo comma, del Codice civile.

Pertanto, l’amministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole.
La sentenza è pubblicata, nel suo testo integrale, sul sito della proprietà edilizia (www.confedilizia.it).
*presidente Confedilizia

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