La tutela in via durgenza del comune interesse condominiale spetta allamministratore, che può anche costituirsi in giudizio o impugnare una sentenza sfavorevole senza delibera assembleare. Lo ha stabilito la Cassazione a sezioni unite (Presidente Carbone, relatore Elefante) enunciando il principio di diritto che «lamministratore di condominio, in base al disposto dellart. 1131, secondo e terzo comma, cod. civ., può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dellassemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dellassemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dellatto di costituzione ovvero di impugnazione». Nella motivazione della sentenza si precisa che, anche in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente allassemblea, che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Lattribuzione in capo allassemblea di condominio del potere gestorio, va tuttavia raccordata - spiega peraltro la Cassazione - con la legittimazione passiva generale attribuita allamministratore dallart. 1131, secondo comma, del Codice civile.
Pertanto, lamministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole.La sentenza è pubblicata, nel suo testo integrale, sul sito della proprietà edilizia (www.confedilizia.it).
*presidente Confedilizia