I lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, che decideranno di mantenere l'attuale disciplina del Tfr (cioè liquidazione del capitale accumulato al momento della cessazione del rapporto di lavoro) vedranno accantonare le proprie quote di Tfr mensili presso un apposito fondo gestito dall'Inps. Il datore di lavoro versa al predetto fondo il contributo a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello Tfr-1 o Tfr-2, per un importo corrispondente alla quota di Tfr maturata e rivalutata, rispettivamente, dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori assunti prima del 31 dicembre 2006 e dalla data di assunzione per quelli assunti dopo. Riassumendo: il Tfr non rimane più presso il proprio datore di lavoro ma passa nelle casse delle Stato. Ma allora chi paga al momento della cessazione del rapporto di lavoro o per richiesta di anticipazione? L'Inps gestirà il Tfr dei lavoratori con l'unico obbligo di garantire la rivalutazione annua prevista dalla legge (75% dell’inflazione +1,5%) ma le prestazioni, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o richiesta di anticipazione, saranno ancora erogate direttamente dal datore di lavoro, anche per la parte che non gli compete, cioè che non è in suo possesso essendo stata versata all'Inps, salvo poi conguaglio successivo da parte delle casse pubbliche. Quindi il datore di lavoro dovrà comunque tenere contabilità esatta delle quote Tfr accantonate in azienda, di quelle versate all'Inps e relativa rivalutazione. Come si calcolano i 50 dipendenti Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati in proporzione all'orario svolto (es. lavoratori part-time computati al 50%). Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. L'obbligo contributivo non ricorre per i lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, i lavoratori a domicilio, gli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i Ccnl prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di Tfr ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.
In assenza di un criterio preciso per il calcolo della media, si ritiene di dover applicare la media ponderata del numero dei lavoratori per i giorni di durata del rapporto di lavoro, il tutto diviso per 365 giorni.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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