Enza Cusmai
da Milano
Il patrigno che stupra una quattordicenne non più vergine «merita» uno sconto di pena. Le ricadute della violenza sono, infatti, meno gravi rispetto a una minorenne «illibata».
La considerazione non è la sintesi di un dialogo «maschilista» raccolto nel bar sotto casa. È, purtroppo, la sintesi del pensiero di cinque giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione che ieri hanno depositato la sentenza n. 6329 già definita «scandalosa» persino dai piani alti della stessa Corte Suprema che in serata hanno assicurato: «Quella decisione sarà seppellita» e verrà citata come «esempio di sentenza che non dovrebbe essere mai scritta né motivata».
Ma la gravissima svista giuridica resta. E merita di essere raccontata. Con motivazione alla mano. Nel 2003 la Corte dAppello di Cagliari si occupa di un caso triste e squallido. Vissuto in un quartiere degradato, in cui una bambina già avvezza alla solitudine e alla povertà, deve fronteggiare le insidie e le richieste del convivente di sua madre, un uomo di pochi scrupoli, un passato da tossicodipendente. Lui la tormenta e alla fine ottiene che lei si presti a fargli «un favore». Sesso orale, quello completo no, visto che lui è un soggetto a rischio. Luomo è soddisfatto. La ragazza invece no. Così il fatto finisce in un aula di tribunale che condanna a tre anni e quattro mesi il patrigno di 41 anni per stupro. Nella sentenza di condanna la corte parla di «modalità innaturali del rapporto» che «compromette larmonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima».
Ma il patrigno non lascia intimorire. Ma quale violenza, quella ci stava, sembrano dire le parole scritte nel ricorso: «Lei aveva optato senza difficoltà per un coito orale» del resto «già a 13 anni aveva avuto rapporti sessuali con giovani e adulti». Lex tossico non si sente la coscienza sporca. E chiede alla Cassazione di cancellare la condanna, cosa che la Corte suprema ha clamorosamente fatto annullando la sentenza con rinvio. Macché abuso sessuale, spiega la Corte, quello era «un rapporto pienamente condiviso dalla minore che ne aveva scelto le modalità». «Limputato - raccontano i giudici - intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che luomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un rapporto orale meno rischioso».
I giudici trascurano sia il rapporto di sudditanza che una minore può avere nei confronti di un patrigno, tanto meno la fragile personalità di una ragazzina vissuta in un contesto sociale gravemente disagiato che avrebbe dovuto semmai ricevere un sostegno da proprio patrigno e non una violenza. Conseguenze negative di questo rapporto sullo sviluppo sessuale della ragazzina? Macché, i giudici la escludono proprio. Anzi, se la prendono con la Corte dAppello per aver usato «affermazioni apodittiche». Insomma, alla fine finisce sotto accusa il tribunale.
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