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Assegno Unico e universale, ecco tutte le novità

Diffusi dall’INPS in un documento i dettagli sul nuovo Assegno Unico e Universale, da chi ha diritto agli aumenti alle nuove date di pagamento. Aggiornate anche le voci del simulatore online per il calcolo della prestazione

Assegno Unico: ecco tutte le novità
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Con la circolare diffusa da INPS lo scorso 7 aprile, vengono descritte nei dettagli le novità relative all’Assegno Unico e Universale (AUU), oggetto di ridefinizione da parte del Governo con la legge di bilancio, anche nell’ottica di adeguamento rispetto all'inflazione. Per le famiglie è previsto un incremento automatico dell'importo dell'AUU con effetto retroattivo da gennaio di quest’anno. L’INPS ha anche aggiornato alle regole e agli importi 2023 il suo servizio di simulazione dell’importo di Assegno Unico, per poter stimare l’ammontare mensile della prestazione di sostegno per i figli a carico, che va a sostituire gran parte delle precedenti misure a sostegno della genitorialità e le detrazioni IRPEF. Vediamo come funziona e quali sono le novità introdotte.

Assegno Unico e Universale, che cos’è e come cambia

L’Assegno Unico e Universale per i figli a carico è la prestazione mensile erogata direttamente dall’INPS (anche ai titolari di Reddito di Cittadinanza che ne hanno diritto) a partire dal marzo di ogni anno, al posto di altre prestazioni e detrazioni soppresse o assorbite dal nuovo sussidio. Istituito dal Family Act nel 2021, è diventato operativo nel 2022 e dal 1° gennaio 2023 è stato incrementato per alcune tipologie di nuclei familiari, a cui spettano da quest’anno nuove maggiorazioni.

L’aumento sarà riconosciuto in misura del 50% dell’assegno per i figli minori di un anno a carico, ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, nel caso di nuclei familiari con almeno tre figli e un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 43.240 euro. Ad usufruire dell’aumento del 50% saranno inoltre le famiglie con quattro figli, mentre i nuclei familiari con disabili vedranno equiparate le maggiorazioni previste in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni (fino al compimento dei 21 anni di età) a quelle dei figli disabili minorenni. Ai nuclei con figli disabili senza limiti di età viene corrisposto l’Assegno Unico con importi fino a un massimo di 189,20 euro ciascuno per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro; l'incremento delle maggiorazioni è confermato per il 2023 e il 2024.

Facendo un esempio pratico: nucleo con 3 figli, 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il nucleo è in possesso di un ISEE 2023 pari a 20.000 euro. Gli importi spettanti saranno pari a 169,70 euro per ciascun figlio minorenne; 82,60 euro per il figlio maggiorenne; 102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave; 81,00 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo. Il totale mensile spettante sarà quindi pari a 605,70 euro.

Al totale indicato vanno aggiunte, qualora vi siano i presupposti, l’eventuale maggiorazione transitoria e l’incremento di tale maggiorazione di importo pari a 120,00 euro per la presenza del figlio disabile nel nucleo.

Grazie a un'istruttoria semplificata delle domande, dal 10 al 20 di ogni mese sarà erogato l'importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente, mentre dal 20 al 30 quello per le nuove domande presentate nel mese precedente e per gli assegni che, rispetto al mese precedente, subiscano variazioni riguardo le condizioni del nucleo beneficiario e dell'ISEE.

Comunicazione di variazione e invio prima domanda AUU

Chi stava già percependo l’Assegno unico nel 2022 non dovrà fare niente, a meno che non siano sopravvenute variazioni che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione, che nel caso andranno comunicate all’INPS. In caso di nascita di un nuovo figlio, ad esempio, la variazione (che dà diritto al ricalcolo della prestazione per il nuovo nato) andrà comunicata entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre e dicembre corrispondenti al settimo e all’ottavo mese di gravidanza.

Chi non ha percepito finora la prestazione dovrà invece presentare domanda. Per ricevere le maggiorazioni bisogna comunque presentare anche l’ISEE 2023. In caso contrario, viene versata solo la somma minima prevista per la prestazione (50,00 euro al mese più la rivalutazione ISTAT, per un importo di 54,00 euro). Se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio, garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi arretrati dal marzo 2023.

A partire dal 1° marzo scorso, per quanti abbiano trasmesso la domanda di Assegno Unico e Universale all’INPS entro il 28 febbraio 2023 (che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia), non è necessario ripresentarne una nuova. Confermata invece la necessità di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) annuale. L’INPS procederà a calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 basandosi sull’ISEE 2022.

La normativa prevede infatti che, per salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, l'importo degli assegni di gennaio e febbraio faccia ancora riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre, anche se scaduto. Per le rate che decorrono da marzo 2023 sarà invece preso a riferimento l’ISEE 2023.

Se al momento dell’elaborazione della domanda l’ISEE non fosse stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, se invece l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi dovuti e i relativi arretrati.

Notazione a margine: nella circolare INPS viene anche precisato che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno Unico rientra anche quello per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, prorogato fino al 31 dicembre 2023.

Nuovo simulatore INPS Assegno Unico Universale

Accessibile sia da dispositivo mobile che fisso, il simulatore online INPS per l’Assegno Unico è consultabile senza credenziali personali. Per stimare l’importo dell’assegno occorre inserire i dati relativi alla composizione del nucleo familiare (numero di figli, età anagrafica e stato di disabilità, come da tabella DSU, Quadro FC7 “disabilità e non autosufficienza”), e quelli relativi all’importo presunto ISEE (valore del proprio ISEE in corso di validità per il 2023).

Tra i nuovi parametri aggiornati, poi, ci sono le rivalutazioni delle soglie ISEE per stimare la situazione economica dei nuclei. Il tetto massimo è fissato ora a 43.240 euro, limite oltre il quale (o in assenza del quale), l’importo dell’assegno viene erogato al minimo della misura (cioè 54,10 euro). È inoltre prevista la rimodulazione della maggiorazione mensile, che per quest’anno spetta per un importo pari a 2/3 di quello ricevuto nel 2022.

Domanda di subentro

L’INPS ha introdotto un’ulteriore funzionalità relativa alla domanda di subentro dell’Assegno Unico per i figli. L’istanza può essere presentata nel caso di decesso di un genitore richiedente o di entrambi. In questa eventualità, il tutore del figlio, il genitore affidatario, o il figlio maggiorenne, possono inserire le informazioni richieste per inoltrare una nuova istanza dell’Assegno Unico per i figli. Non c’è rischio di una doppia domanda del trattamento, poiché il sistema riconosce la precedente domanda in automatico come decaduta per decesso del genitore.

In caso di decesso del genitore che non avesse presentato la prima domanda di Assegno Unico, l’Istituto previdenziale aggiorna in automatico l’importo dell’indennità, senza che ci sia bisogno di inoltrare una nuova pratica.

Per tutte queste istanze potrebbe comparire lo stato “in istruttoria”, “in evidenza al cittadino” e “in evidenza alla sede”; la novità rispetto al passato è che sarà visibile anche la data dell’ultima modifica, per permettere al richiedente di capire lo stato di avanzamento o meno della pratica, oltre ad una nota che spiega al cittadino il motivo dello stato della pratica.

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