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Cartelle non rottamate, ecco come fare ricorso

Non rientrano nell'ambito della sanatoria solo le somme da sentenze di condanna della Corte dei conti, le multe comminate da un'autorità penale, il recupero di aiuti di Stato alle imprese illegittimi e l’Iva all'importazione e risorse proprie Ue

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È possibile cercare di recuperare gli sconti in caso di mancata accettazione della procedura di rottamazione riguardante le cartelle esattoriali. La soluzione è fare ricorso nei confronti del Fisco. Questa possibilità è prevista solamente in alcuni casi, ecco quali sono.

Le casistiche

In merito alla possibilità di fare ricorso per le cartelle esattoriali non rottamate è necessario che il debitore analizzi la situazione specifica. Nel caso in cui alcune somme escluse non rientrino all’interno della normativa, è possibile presentare l’istanza di reclamo attraverso la procedura ordinaria. Nell’ipotesi in cui l’impugnazione riguardasse i tributi interverrà la Corte di giustizia tributaria competente per territorio. Se si trattasse di contributi previdenziali risponderà il giudice del Lavoro.

Le casistiche escluse

Per la sanatoria sulla Rottamazione quater non rientrano nell'ambito della stessa solo le somme da sentenze di condanna della Corte dei Conti, le multe comminate da un'autorità penale, il recupero di aiuti di stato alle imprese illegittimi e l’Iva all'importazione e risorse proprie Ue come i dazi doganali. Nel caso in cui il debitore valutando la situazione si renda conto che quanto lo riguarda sia escluso da queste ipotesi è possibile presentare ricorso contro la comunicazione prevenuta entro sessanta giorni dalla ricezione. La documentazione dell'agente della riscossione è considerato atto impugnabile per negazione di definizione agevolata.

Altre casistiche

Sulla quantificazione delle somme da versare le specifiche dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione permettevano già prima di ottenere una simulazione degli importi della rottamazione quater. In ogni caso il debitore può presentare l'istanza tenendo conto della natura di decadenza del termine del 30 giugno scorso, per poi contestare la cifra della sanatoria.

In quest’ultima ipotesi è richiesta la presentazione del ricorso contro la comunicazione delle Entrate entro sessanta giorni.

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