A essere fiscali

Conto corrente all'estero, quando è lecito aprirlo

Se un individuo intende aprire un conto corrente estero, sia all’interno della UE che fuori, deve adempiere a specifici obblighi dichiarativi, quali il rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale del quadro RW della dichiarazione dei redditi

Conto corrente all'estero, quando è lecito aprirlo

Ascolta ora: "Conto corrente all'estero, quando è lecito aprirlo"

Conto corrente all'estero, quando è lecito aprirlo

00:00 / 00:00
100 %
Tabella dei contenuti

Quante volte avrete sentito parlare di personaggi più o meno noti, che aprono conti correnti all’estero? Questa pratica, è bene precisarlo subito, è un’operazione perfettamente legale, a patto che il contribuente rispetti la disciplina connessa al monitoraggio fiscale per le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero. Il mancato rispetto di questa normativa comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative, anche di rilevanti importi.

Quando e perché dichiarare un conto corrente estero

Innanzitutto, ai sensi dell’articolo 2 e 5 del DPR n. 917/86 (TUIR), specifichiamo che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici, che abbiano una residenza fiscale in Italia, sono sempre tenute a rispettare la disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie all'estero; quindi, anche in caso di mera detenzione di un conto corrente, in sede di dichiarazione dei redditi nel riquadro RW sarà necessario indicare l’ammontare degli investimenti esteri che possono produrre reddito imponibile in Italia. Tale normativa, però, è stata integrata dalla Legge n. 186/2014, che ha previsto il venir meno dell’obbligo di monitoraggio dei c/c esteri descritto innanzi, nel caso in cui i citati conti correnti non superino - per tutta la durata dell’anno d’imposta - il valore di 15.000,00 euro; nel caso in cui, invece, tale soglia sia stata superata, anche per un solo giorno, oppure ai fini del calcolo dell’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere (il cui limite è di 5.000,00 euro), il soggetto titolare dovrà provvedere a compilare il quadro RW del modello Redditi P.F.. Per cui potrebbe verificarsi l’ipotesi, neanche troppo rara, in cui il contribuente debba compilare il quadro RW ai soli fini di imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere, se la giacenza media del conto durante l’anno ha superato i 5.000,00 euro, ma non il limite dei 15.000,00 euro; oppure l’ipotesi in cui la giacenza media sia stata inferiore ai 5.000,00 euro, ma superiore – anche solo per un giorno – ai 15.000,00 euro. In questo caso, il quadro RW andrà compilato solo ai fini del monitoraggio fiscale.

Persone fisiche e beneficiari effettivi

Ma cosa accade quando un conto estero è intestato formalmente ad un trust o ad una fondazione, ma è poi nella materiale disponibilità e gestione di una persona fisica? La normativa prevede che la segnalazione del quadro RW del conto debba essere effettuata anche e soprattutto con riferimento ai possessori diretti – o beneficiari effettivi – del conto. Pertanto, se i beneficiari del trust sono persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, questi saranno tenuti alla dichiarazione del conto estero.

I rischi

La mancata compilazione del quadro RW rappresenta una violazione formale, anche in caso di mancata o infedele dichiarazione del conto estero. In questa ipotesi è applicabile il regime sanzionatorio, così come indicato dall’art. 5 del DL 167/90, modificato dalla L. 97/13, che prevede una sanzione fissa di 250,00 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario oppure una sanzione variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non Black List. Infine una sanzione variabile dal 6% al 30% di quanto non dichiarato se il conto è detenuto in paesi Black List.

In questo caso, poi, opera anche la presunzione relativa, salvo prova contraria, che le somme detenute sul conto estero non dichiarato siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Commenti