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Contraddittorio preventivo con il fisco: che cos'è e quando è obbligatorio

Permette al contribuente di essere parte attiva nel caso di accertamenti da parte dell’erario. In alcuni casi è obbligatorio ma, a prescindere, resta uno strumento di dialogo tra autorità e soggetti fiscali

Contraddittorio preventivo con il fisco: che cos'è e quando è obbligatorio

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Il contraddittorio preventivo con il fisco, ovvero con l’Agenzia delle Entrate, è una procedura che l’erario in alcuni casi deve attivare per comunicare a un contribuente che è oggetto di accertamenti. In alcuni casi, come vedremo, è obbligatorio e se non dovesse essere attuato diventerebbe strumento di ricorso per il contribuente. Capire le dinamiche del contraddittorio preventivo è basilare, perché è un principio introdotto dall’articolo 12 del Decreto legislativo 546/92 e, come tale, non è né aleatorio né può essere aggirato in alcun modo.

Cos’è il contraddittorio preventivo

Il contraddittorio preventivo è parte essenziale del diritto tributario e dà modo al contribuente di essere parte attiva nei procedimenti di accertamento fiscale. Comporta che, ancora prima che il fisco emetta un avviso di accertamento, l’amministrazione competente deve informare il contribuente dei motivi per i quali l’accertamento stesso verrà effettuato. In questo modo il contribuente può presentare documenti supplementari a sostegno della propria posizione e può fornire tutte le argomentazioni del caso. Il ruolo attivo del contribuente ha il merito di rendere l’accertamento più trasparente e gli dà la possibilità di contestare le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione fiscale, fornendo prove a supporto. Tutto ciò può avere un impatto sostanziale sulla decisione finale.

Quando il contraddittorio preventivo è obbligatorio

Ci sono dei casi in cui l’amministrazione fiscale può emettere un avviso di accertamento senza avviare un procedimento di contraddittorio preventivo. Il contraddittorio è disciplinato dall’articolo 5 del Decreto legislativo 217/97 e prevede che sia obbligatorio per gli accertamenti in materia di:

  • imposte sui redditi (e addizionali)
  • imposte sostitutive
  • ritenute
  • contributi previdenziali
  • imposte regionali sulle attività produttive
  • imposte sul valore di attività finanziarie all’estero
  • imposta sul valore degli immobili all’estero
  • imposta sul valore aggiunto (Iva)

In questi casi, l’assenza del contraddittorio preventivo può portare all’ invalidità dell’atto a patto che il contribuente riesca a dimostrare le ragioni sulle quali avrebbe fatto leva se avesse potuto interloquire con l’amministrazione fiscale prima dell’avvio degli accertamenti. Ci sono delle eccezioni che giocano in favore dell’amministrazione fiscale che può non avviare un contraddittorio anche nei casi succitati ma soltanto se:

  • sussistono violazioni tali da sfociare in un obbligo di denuncia per reati tributari
  • è necessario snellire i tempi necessari agli accertamenti (per esempio, quando c’è il fondato timore che i crediti vantati dal fisco diventino inesigibili).

La Circolare 17/E del 2020 emessa dall’Agenzia delle entrate tratta nel dettaglio tutta la disciplina.

Quando il contraddittorio preventivo non è obbligatorio

Oltre alle eccezioni citate sopra, il contraddittorio preventivo non è obbligatorio in relazione:

  • agli studi di settore
  • agli accertamenti sintetici
  • agli abusi

Con il termine “accertamenti sintetici” si intende il metodo con cui l’Agenzia delle entrate indaga sulle spese sostenute da un contribuente in un periodo di imposta per determinarne il reddito complessivo.

Inoltre, il contraddittorio non è obbligatorio nei casi in cui l’Agenzia delle entrate svolge un accertamento parziale.

L’obbligo del contribuente

Il contribuente può non partecipare al contraddittorio senza temere ulteriori sanzioni.

Omettendo di prendervi parte, il contribuente non può contare sull’accertamento con adesione e non può fare valere le proprie ragioni, lasciando quindi all’amministrazione fiscale maggiore libertà d’azione, perché non obbligata a valutare in modo imparziale l’eventuale documentazione a proprio discapito fornita dal contribuente che aderisce al contraddittorio.

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