
Anche nel caso in cui si decida di affidare la cura dei propri adempimenti fiscali a dei professionisti esterni, qualora questi ultimi si rendano protagonisti di errori a causa dei quali scattano delle sanzioni, il contribuente può essere ritenuto in parte responsabile in quanto su di esso grava l'onere di vigilanza.
A stabilirlo con l'ordinanza 22742/2025 è la Corte di Cassazione, che si è trovata a deliberare sulla vicenda di A.A., contribuente raggiunto da un avviso di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate per via di un'operazione di indebita compensazione orizzontale. Questa procedura, tuttavia, non era stata eseguita direttamente dal cittadino, bensì da un soggetto da lui incaricato in via esclusiva di occuparsi di tutta la gestione contabile nonché della trasmissione via telematica delle dichiarazioni fiscali
Raggiunto dalla sanzione, l'uomo aveva deciso di impugnare l'avviso di recupero, dal momento che riteneva di essere totalmente estraneo all'operazione indebita, di cui si era occupata invece la Tfc Professional. In primo grado di giudizio, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente in modo parziale, ovvero annullando le sanzioni per assenza dell'elemento soggettivo ma dall'altro lato confermando il recupero dell'imposta.
Una sentenza confermata anche in secondo grado: le sanzioni non erano imputabili al soggetto, non direttamente responsabile della procedura messa in atto dai professionisti da lui incaricati di curare i propri adempimenti fiscali.
Ciò nonostante, l'Agenzia delle Entrate aveva deciso di impugnare la sentenza di secondo grado e di portare il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, con la convinzione che il giudice avesse interpretato erroneamente l'articolo 5 del D.Lgs 472/1997 in combinato disposto con l'articolo 2697 del codice civile, in cui viene stabilito l'onere della prova, ovvero la responsabilità penale/civile del contribuente per quanto concerne la vigilanza sulla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali anche se affidati a soggetti esterni.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso, rinviando il caso alla Corte Tributaria Regionale e stabilendo che per poter essere escluso dalle proprie responsabilità al contribuente non è sufficiente dichiararsi estraneo all'errore commesso da terzi: esso deve infatti dimostrare di aver vigilato sulla bontà dell'operato del professionista a cui si è affidato. Sul cittadino, quindi, grava l'onere probatorio.
La denuncia del professionista non è sufficiente a escludere la responsabilità del contribuente, che ha pertanto l'onere di provare di aver vigilato sull'operato del consulente, compito che gli spetta in via esclusiva.
Affidare l'incarico a un commercialista non solleva da ogni responsabilità il cittadino, fermo restando che quest'ultimo in un secondo momento avrà piena facoltà di rivalersi sul professionista, invocando la responsabilità contrattuale, e di chiedergli un risarcimento.