Scuola e università, limiti e spese ammesse: come ottenere la detrazione del 19%

Famiglie e studenti possono alleggerire il peso di rette, contributi e servizi scolastici sfruttando agevolazioni fiscali mirate. Ma per accedere al rimborso serviranno attenzione ai dettagli, pagamenti tracciabili e rispetto di limiti precisi

Scuola e università, limiti e spese ammesse: come ottenere la detrazione del 19%
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L’istruzione costa, e non poco. Tra tasse di iscrizione, contributi scolastici, servizi mensa e rette universitarie, il bilancio familiare può risentirne in modo significativo. Per alleggerire questo peso, il fisco mette a disposizione una detrazione del 19% su alcune spese sostenute per la formazione dei figli, dalla scuola materna ai corsi di specializzazione post-laurea. Ma, come spesso accade, il beneficio arriva solo a chi rispetta limiti ben precisi e regole formali non trascurabili.

Il tetto massimo di spesa

Dal 2025, per le scuole dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e le superiori, il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione sarà di mille euro per ciascun figlio, con un risparmio fiscale massimo di centonovanta euro. Questa agevolazione, che riguarda sia gli istituti pubblici sia quelli privati paritari, copre non solo le rette scolastiche e i contributi obbligatori, ma anche quelli volontari se approvati dall’istituto. Rientrano inoltre i costi della mensa, anche se gestita da enti esterni come Comuni o cooperative, e i servizi aggiuntivi legati alla frequenza, come pre e post scuola o assistenza durante i pasti. Sono inclusi anche viaggi di istruzione, corsi di lingua e attività teatrali, purché deliberati dagli organi scolastici. Restano invece fuori dal perimetro della detrazione i libri di testo, il materiale di cancelleria e le spese per vitto e alloggio.

I criteri di calcolo

Per l’università e i percorsi post-laurea la percentuale di detrazione resta invariata, ma cambiano i criteri di calcolo. Se l’ateneo è statale, l’intera spesa sostenuta è detraibile; se è non statale, valgono i limiti fissati ogni anno dal Ministero dell’Istruzione, che variano in base alla disciplina e alla zona geografica. Ad esempio, per un corso di area medica si può arrivare a un massimo di 3.900 euro al Nord, 3.100 al Centro e 2.900 al Sud. Le stesse soglie si applicano a master, dottorati e specializzazioni, comprese le università telematiche, trattate fiscalmente come le non statali.

Le erogazioni agli istituti scolastici

Esiste anche un’altra via per ottenere il beneficio: le erogazioni liberali agli istituti scolastici, destinate a progetti di innovazione tecnologica, manutenzione o potenziamento dell’offerta formativa. In questo caso il 19% si calcola sull’intero importo versato, senza tetto massimo, ma il vantaggio non può essere cumulato, per lo stesso studente, con la detrazione per la frequenza.

Gli strumenti tracciabili

Un aspetto cruciale riguarda le modalità di pagamento. Dal 2020, per accedere alla detrazione, è indispensabile utilizzare strumenti tracciabili come carte, bancomat, bonifici o assegni, conservando per cinque anni la documentazione a supporto, pronta per eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate. L’intestazione del documento è altrettanto importante: se compare solo il nome di un genitore, il diritto spetta interamente a lui; se invece è indicato il figlio, si presume una ripartizione paritaria, salvo diversa annotazione.

La compilazione nel modello 730

Per beneficiare della detrazione, le spese devono essere riportate correttamente nel quadro E del modello 730, seguendo i codici indicati dall’Agenzia delle Entrate. Il codice “12” va utilizzato per le spese relative alla frequenza scolastica — come rette, contributi e mensa — dalla scuola dell’infanzia alle superiori. Il codice “13” è riservato alle spese universitarie e post-laurea, mentre il codice “31” identifica le erogazioni liberali destinate agli istituti scolastici per progetti specifici. Nel caso di università non statali, per stabilire l’importo detraibile bisogna fare riferimento ai limiti fissati ogni anno dal decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che tiene conto della media delle tasse degli atenei statali.

È inoltre fondamentale che le spese siano rimaste effettivamente a carico del contribuente: se rimborsate dal datore di lavoro o da altri soggetti, non danno diritto alla detrazione, a meno che non si tratti della quota rimasta a carico.

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