(...) le denunce non puntassero semplicemente ad usare la clava dellazione penale allinterno di vicende tutte politiche ed amministrative, in cui il compito dellamministratore pubblico è quello di contemperare - nel furibondo bailamme di tensioni della metropoli moderna - interessi radicalmente contrastanti eppure tutti meritevoli di tutela.
È evidente, per stare ai due casi sopra citati, che se questo è il sistema Letizia Moratti avrebbe rischiato di finire sotto indagine qualunque scelta avesse compiuto. Se per limitare linquinamento avesse bloccato il traffico o spento le caldaie a carbone, avrebbe evitato le denunce degli ambientalisti ma si sarebbe attirata quella dei condomini o degli automobilisti. Se per riportare la pace allArco omonimo avesse dato lalt alle licenze dei bar avrebbe accontentato gli inquilini della zona ma avrebbe scatenato gli avvocati degli esercenti. Insomma, trasformare il confronto politico in azione giudiziaria mette gli amministratori pubblici in una condizione pressoché permanente di inquisiti.
Nulla di drammatico, ovviamente. Sono passati i tempi in cui i ministri si dimettevano per uninformazione di garanzia. Il doversi difendere da unaccusa penale una volta per un politico era unonta, poi è diventato un incerto del mestiere, adesso fa parte della normalità. E lopinione pubblica si è adeguata. Se ventanni fa il sindaco di Milano finiva nel registro degli indagati, in Galleria non si parlava daltro. Ieri linchiesta contro la Moratti scivola via nellindifferenza postfestiva dei milanesi, e se ne parla al più nei pochi metri quadri allinizio di corso Sempione.
Tutto normale, dunque, tutto inevitabile? I cittadini - fin quando non sconfinano nella calunnia - hanno diritto di sporgere denuncia contro chi gli pare, e la Procura ha il dovere di iscrivere i denunciati nel famoso «modello 21», la black list degli indagati. È il cosiddetto «atto dovuto», e il codice di procedura penale sembra lasciare pochi spazi: articolo 335, «il pm iscrive immediatamente nellapposito registro ogni notizia che gli perviene nonché il nome della persona alla quale il reato stesso è attributo». Ma di fatto sono sempre esistiti filtri e passaggi intermedi che avevano impedito allesposto più strampalato di tradursi automaticamente in inchiesta: e si può ben dire che anche di fronte a chiamate in causa ben più corpose e dirette di queste si erano usate cautele maggiori.
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