La Corte d'appello di Brescia (sentenza 59/2007) ha stabilito due importanti principii in materia di contribuenza dei Consorzi di bonifica. Il primo è questo. «Quando il sistema delle opere gestite da un Consorzio di bonifica funge come mero strumento di potenziamento della fognatura comunale, il vantaggio di cui godono gli immobili interessati da tali opere non è già diretto, come richiesto dall'art. 11 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 nell'elaborazione giurisprudenziale, ma meramente indiretto. Trattasi di utilità e vantaggi generici, nel senso che le opere contribuiscono a creare un tessuto idraulico e tecnologico che consente al Comune di più agevolmente adempiere i propri compiti tra i quali rientrano quelli di gestire l'intero approvvigionamento idrico e dell'allontanamento delle acque reflue dall'abitato».
Secondo principio stabilito dalla Corte. «Se gli immobili possono scaricare senza limitazioni i reflui e le acque meteoriche, se non vengono inondati in caso di eventi meteorici eccezionali, è perchè essi sono serviti dalla rete fognaria comunale e perchè questa è stata realizzata in modo da poter contare, in quei casi straordinari, sulle opere consortili. Il vantaggio, solo mediamente, fondiario non è allora tale da legittimare la pretesa contributiva del Consorzio di bonifica».
I principi stabiliti rispondono correttamente a quanto statuito dalla Cassazione a proposito dell'immissione in corsi d'acqua, ricadenti nella manutenzione di Consorzi di bonifica, tramite fognatura comunale: «Un rapporto di contribuenza può istituirsi solo col Comune, che a sua volta - se mai - dovrebbe pagare un canone al Consorzio».
*presidente Confedilizia
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