Consulta: legge Pecorella viola parità delle armi

Roma - La legge Pecorella, che ha vietato il potere di appello al pubblico ministero nel caso in cui l'imputato sia stato prosciolto, viola il principio della «parità delle armi» nel processo (art.111 della Costituzione) ed «eccede il limite di tollerabilità costituzionale in quanto non sorretta da una ratio adeguata in rapporto al carattere radicale, generale e unilaterale della menomazione» del potere del pm. È questo il principale motivo per cui i giudici costituzionali hanno bocciato l'architrave (articoli 1 e 10, comma 2) della legge varata durante il governo Berlusconi. La sentenza è stata depositata stamane.

Illegittimità La sentenza di illegittimità, scritta dal vicepresidente della Consulta Giovanni Maria Flick, è stata depositata assieme a un'ordinanza che ha dichiarato manifestamente inammissibili altre questioni di legittimità della Pecorella riguardanti l'appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento. La Corte ha accolto alcuni dei dubbi di legittimità sulla legge Pecorella sollevati dalle Corti di Appello di Roma e Milano. E ha affermato che «nella cornice dei valori costituzionali, la parità delle parti non corrisponde necessariamente a una eguale distribuzione di poteri e facoltà fra i protagonisti del processo». Questo non significa, tuttavia, che la disciplina delle impugnazioni debba restare così com'era prima della Pecorella.

La Corte, infatti, lascia aperta la porta a modifiche in due passaggi della sentenza: quando scrive che resta ferma la «possibilità per il legislatore» di «una generale revisione del ruolo e della struttura dell'istituto dell'appello»; e quando sostiene che «non contraddice comunque il principio di parità l'eventuale modulazione dell'appello medesimo per l'imputato e per il pubblico ministero, purchè essa avvenga nel rispetto del canone della ragionevolezza, con i corollari di adeguatezza e proporzionalità». La legge Pecorella, invece, ha «menomato» i «poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari dell'imputato».

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