Criminalità organizzata: sarà inasprito il 41 bis

Il contrasto alla criminalità organizzata è uno dei punti cardine della legge sulla sicurezza. In particolare, i detenuti per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e sottoposti a regime speciale (41 bis) dovranno essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati «collocati preferibilmente in aree insulari» o in sezioni speciali logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. Violazioni del regime speciale con agevolazioni ai detenuti saranno severamente punite con reclusione fino a cinque anni. Enti e società coinvolti o collusi in delitti di criminalità organizzata rischiano sanzioni pecuniarie fino a 1,5 milioni di euro. Se l’ente è costituito per la commissione di reati viene interdetto definitivamente dall’attività. Prevista la costituzione di commissioni di indagine di nomina prefettizia nei casi di scioglimento di consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose.

Dovranno stabilire se non solo gli organi deliberanti ma anche segretari e altri dirigenti e dipendenti sono interessati da fenomeni di compromissione e connivenza. Lo scioglimento dei consigli comporterà l’immediata decadenza dei contratti di consulenza e di collaborazione. Gli amministratori degli enti locali sciolti saranno incandidabili nel territorio interessato.

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