Il “non luogo a procedere” che lo scorso gennaio ha visto il proscioglimento di Chiara Ferragni dalla ben nota vicenda riguardante la sponsorizzazione per l’acquisto di pandoro “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua si basa sulla mancanza della “minorata difesa” dei suoi follower. È questo il senso delle parole scritte dal giudice Ilio Mannucci Pacini nelle motivazioni della sentenza che risale al 14 gennaio 2026.
Le motivazioni del giudice
In pratica, i milioni di persone che la seguono sui social sono in grado di capire da soli se i consigli dell’influencer siano corretti o “ingannevoli”. “Ipotizzare che, il solo fatto che un consumatore sia follower di un'influencer, comporti che il primo non solo si fidi delle indicazioni di quest’ultimo, ma che in quei ‘consigli per gli acquisti’ riponga una fiducia incondizionata e acritica, è quantomeno opinabile”, si legge sulle motivazioni della sentenza.
La “verifica” dei consumatori
Tradotto in parole semplici, come accennato prima, i consumatori sono “padroni” delle proprie scelte indipendentemente da quanto possa consigliare l’influencer di turno, in questo caso la Ferragni, e hanno potere critico. Devono essere in grado, quindi, di capire in autonomia se chi sponsorizza un qualsiasi prodotto lo sta facendo con l’inganno oppure no. Nelle motivazioni dell’assoluzione, il giudice scrive un altro passaggio significativo. I social media “consentono agli utenti un potere di verifica del contenuto dei messaggi veicolati, come rilevato dagli studi sociologici su tali media”.
Le differenze con il piccolo schermo
Da qui anche un passaggio su quanto avviene in televisione: perché i social dovrebbero differire dai prodotti pubblicizzati sul piccolo schermo? In Italia, scrive il giudice, “non risulta che pubblicità ingannevole o mendace attuata tramite i canali televisivi abbia determinato solo per il numero di destinatari, l’aggravante della minorata difesa”.
Ciò detto, quanto pubblicizzato dalla Ferragni non significa che non fosse pubblicità ingannevole come aveva già indicato l’AgCom con una pesantissima multa anche nei confronti di Balocco e Cerealitalia (oltre 3,6 milioni di euro) e chi ha sporto querela è stato risarcito con un accordo transattivo.
Dunque, è venuta a cadere soltanto la motivazione della “minorata difesa” (che ne ha decretato la fine del processo) per il semplice fatto che un utente, un follower, possa seguire l’influencer ma non rimanere condizionati a tal punto da sbagliare scelte e acquisti. Da questo punto di vista l’accusa verso Chiara Ferragni è stata considerata “infondata” perché non c’è il supporto di prove concrete a dimostrazione di ogni singolo caso.
La risposta dei legali di Chiara Ferragni
C’è inevitabile soddisfazione da parte di Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, gli avvocati dell’influencer. “La sentenza accoglie la tesi difensiva sul punto decisivo del processo, escludendo la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa.
Il giudice ha chiarito che la diffusività del messaggio, l’uso dei social e il rapporto tra influencer e pubblico non bastano, di per sé, a integrare le circostanze idonee a ostacolare la privata difesa. Venuta meno l’aggravante il processo non doveva e non poteva proseguire”, spiegano al Corriere.