Una testata giornalistica telematica è "assimilabile funzionalmente a quella tradizionale", rientra "nel concetto ampio di 'stampa' e "soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico". Lo hanno sancito le sezioni unite penali della Cassazione, che, con una sentenza depositata oggi, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui "il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa". Con questo verdetto di fatto i magistrati della Suprema Corte hanno sconfessato il gip di Monza che aveva dipsosto il sequestro preventivo con "oscuramento" della pagina contente un articolo su magistrato della Cassazione.
La Cassazione ha dunque affrontato il tema del sequestro preventivo di testate on line nell’ambito del procedimento, in cui sono stati indagati i giornalisti Luca Fazzo e Alessandro Sallusti per diffamazione a mezzo stampa di un magistrato di Cassazione relativamente a un articolo pubblicato sul nostro sito ’Il Giornale.it’. Il gip di Monza, come detto, aveva disposto il sequestro preventivo, mediante "oscuramento", della pagina contenente l’articolo, e tale sequestro era stato confermato dal Riesame.
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