Cronache

Giudici pro "utero in affitto": "La maternità surrogata? Perfettamente regolare"

Assolta una coppia milanese che era volata in Ucraina per avere due gemelli concepiti grazie alla fecondazione eterologa con maternità surrogata

Giudici pro "utero in affitto": "La maternità surrogata? Perfettamente regolare"

La genitorialità non è solo biologica: a dirlo sono le motivazioni di una sentenza del Tribunale di Milano emessa lo scorso 24 marzo.

I giudici del foro ambrosiano avevano assolto una coppia milanese che erano ricorsi alla fecondazione assistita di tipo eterologo con maternità surrogata: una lunga perifrasi per indicare il cosiddetto "utero in affitto", ottenuto in una clinica ucraina. I due erano stati imputati per "alterazione di stato", in relazione alla trascrizione dell'atto di nascita dei due piccoli gemellini.

Le toghe hanno assolto i genitori sulla base del fatto che le loro azioni non hanno mai infranto le leggi dello Stato ucraino, sul cui territorio si sarebbe svolto il presunto reato.

"Le sentenze che sono già state emesse a Milano, Monza e Varese - ha spiegato l'avvocato Ezio Menzione, legale della coppia - dimostrano che in Lombardia ci si è già adeguati a questi principi e anche questo ultimo approdo giurisprudenziale conferma che ormai ci si sta muovendo in questo senso".

"Per il Tribunale "l'atto di nascita è stato formato correttamente, in Ucraina, nel rispetto della legge" all'esito di "una procreazione medicalmente assistita conforme alla lex loci e recependo nelle indicazioni sull'ascendenza il preciso obbligo normativo di riportare solamente il nominativo della madre sociale". Inoltre è "la stessa legge italiana ad imporre ai cittadini italiani all'estero di effettuare le dichiarazioni di nascita all'ufficiale di stato civile straniero e secondo la legge del luogo ove l'evento è avvenuto".

Anche "l'ordinamento interno", poi, "al pari di quello ucraino, nel disciplinare gli effetti della fecondazione eterologa valorizza il principio di responsabilità procreativa e ne fa applicazione in luogo di quello di discendenza genetica; il coniuge che abbia dato l'assenso (...) alla nascita di un bambino tramite fecondazione eterologa (...) non può esercitare l'azione di disconoscimento, per avere assunto la responsabilità di questo figlio, e ne diviene genitore nonostante lo stato civile del neonato venga determinato in maniera estranea alla sua discendenza genetica".

E questo "principio della responsabilità procreativa" è "posto prioritariamente a tutela dell'interesse del bambino".

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