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Detrazioni condominio 2026: cosa devono sapere amministratori e condòmini

Scadenze, lavori ammessi e indicazioni per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate

Detrazioni condominio 2026: cosa devono sapere amministratori e condòmini
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Con l’inizio del 2026 torna centrale un tema che riguarda milioni di italiani: le detrazioni fiscali per i lavori sulle parti comuni dei condomìni e, soprattutto, gli adempimenti necessari per non perdere il beneficio.

Entro il 16 marzo, infatti, gli amministratori dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nel 2025 che danno diritto alle detrazioni. Senza questa comunicazione, il rischio è che il beneficio non compaia correttamente nel modello 730 precompilato dei condòmini. Vediamo come si trasmettono le spese, quali i lavori contemplati e cosa controllare nel 730.

La scadenza che “incide” sul 730

La trasmissione telematica delle spese condominiali è ormai un passaggio strutturale del sistema fiscale. L’Agenzia delle Entrate utilizza questi dati per inserire automaticamente le detrazioni nella dichiarazione dei redditi. Un errore, un’omissione o un ritardo possono quindi tradursi in:

detrazione non inserita nel 730;

percentuale applicata in misura inferiore;

necessità di correzioni successive con possibile aggravio burocratico.

Quali lavori rientrano nelle detrazioni

Sono agevolabili gli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio, tra cui:

  • manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • ristrutturazioni edilizie;
  • interventi di efficientamento energetico;
  • lavori di messa in sicurezza statica;
  • interventi sugli impianti comuni.

Si tratta, in sostanza, dei lavori deliberati dall’assemblea che incidono su facciate, tetto, scale, impianti centralizzati, cappotto termico e simili.

Aliquote: attenzione alla destinazione d’uso

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la percentuale di detrazione applicabile. Per le spese sostenute nel 2025 e dichiarate nel 2026:

  • la detrazione può arrivare al 50% per le unità adibite ad abitazione principale;
  • scende al 36% per seconde case o immobili non utilizzati come prima abitazione.

Questo significa che la destinazione d’uso dell’immobile diventa determinante per il calcolo corretto della detrazione.

Se l’amministratore non dispone dell’informazione aggiornata, o la comunicazione non è completa, il sistema può applicare automaticamente la percentuale più bassa.

Adempimenti dell’amministratore e modalità di invio

Entro il 16 marzo 2026 devono essere trasmessi:

  • dati catastali delle unità immobiliari;
  • quote di spesa imputate a ciascun condomino;
  • tipologia dell’intervento;
  • percentuale di detrazione spettante;
  • informazioni utili alla corretta individuazione dell’aliquota.

La comunicazione è obbligatoria. In caso di omissione o invio tardivo sono previste sanzioni amministrative, oltre ai possibili effetti negativi per i condòmini.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate a cura dell’amministratore, o di un delegato formalmente autorizzato. Il sistema rilascia una ricevuta di avvenuta trasmissione, da conservare come prova. Software gestionali specifici possono facilitare l’invio, soprattutto nei condomìni più grandi.

Adempimenti dei condòmini

Anche i singoli proprietari hanno una responsabilità indiretta. È opportuno, quindi, per loro:

  • comunicare all’amministratore se l’immobile è abitazione principale;
  • verificare la correttezza dei dati anagrafici e catastali;
  • controllare il 730 precompilato quando sarà disponibile.

Perché nel condominio fiscale non esiste solo il diritto al bonus: esiste anche il dovere di fornire i dati corretti.

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