Dal rigattiere di parole: "Ripetere"

Nella lingua in uso il verbo “ripetere” significa soprattutto “tornare a dire o far di nuovo la stessa cosa”, dal latino repetere. Ma esiste anche il significato giuridico: “Domandare in giudizio ciò che si crede da altri ingiustamente occupato”

Dal rigattiere di parole: "Ripetere"
L'articolo 1933 del codice civile recita testualmente: “Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace”. Molti spontaneamente sono portati a chiedersi: ma perchè ripetere un pagamento quando il debito non può nemmeno essere fatto valere davanti al giudice? Non è un'assurdità pagare due volte?

L'equivoco nasce dal fatto che nella lingua in uso il verbo “ripetere” significa soprattutto “tornare a dire o far di nuovo la stessa cosa”, dal latino repetere. Ma esiste anche il significato giuridico: “Domandare in giudizio ciò che si crede da altri ingiustamente occupato”. La chiave di tutto è proprio il latino, poichè re- indica la ripetizione e peto significa “chiedere, domandare, cercar di ottenere”; re-petere è appunto “richiedere, ridomandare, rivendicare, reclamare, esigere, rinnovare, ripetere”. Anche “richiamare alla memoria”. Alla luce di ciò, il “ripetere” dell'articolo 1933 significa che il pagamento fatto non può essere chiesto indietro; senso contrario a quello immediatamente intuibile.

Va osservato che solo nei vocabolari moderni la parola “ripetente” è “chi ripete un anno scolastico” (Zingarelli), mentre nell'Ottocento era semplicemente il participio

presente del verbo. Da segnalare, della stessa famiglia, l'ormai dismesso “ripetìo” o “repetìo”, che significa “contesa, disputa, replica alle altrui parole, lamento” (Manuzzi) e anche “battibecco, rammarico” (Zingarelli).

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