Diaz, la sentenza: quanto accadde fu disumano

Depositata la motivazione della sentenza, emessa il 13 novembre scorso, del processo per l’irruzione della polizia nella scuola Diaz durante il G8 del 2001. Cade l'ipotesi della spedizione punitiva: "La violenza trova giustificazione nella consapevolezza di poter agire senza alcuna conseguenza"

Diaz, la sentenza: quanto accadde fu disumano

Genova - È stata depositata in cancelleria stamani la motivazione della sentenza, emessa il 13 novembre scorso, del processo per l’irruzione della polizia nella scuola Diaz durante il G8 del 2001. Il presidente della prima Sezione penale del Tribunale di Genova Gabrio Barone ha rispettato il termine dei 90 giorni per consegnare il documento di oltre 300 pagine nelle quali illustra le motivazioni delle 16 assoluzioni (tra cui tutti i vertici della Polizia) e delle 13 condanne dei 29 imputati. I 16 imputati riconosciuti colpevoli erano stati condannati ad un totale di 35 anni e 7 mesi di reclusione. Il documento - a quanto si è appreso in cancelleria - sarà consegnato ai Pm del processo Enrico Zucca e Francesco Cardona Albini, mentre da domani potrà essere ritirato dai difensori degli imputati e dagli avvocati delle parti civili.

Non fu complotto né spedizione punitiva Le violenze alla Diaz durante il G8 del 2001 non furono frutto di "un complotto in danno degli occupanti" della scuola, né ebbero carattere di "spedizione punitiva" o di "rappresaglia". "A parte la carenza di prove concrete - scrivono i giudici - appare assai difficile che un simile progetto possa essere stato organizzato e portato a compimento con l’accordo di un numero così rilevante di dirigenti, funzionari e operatori della polizia". Piuttosto si ritiene che "i dirigenti fossero convinti che l’operazione avrebbe avuto un rilevante successo e si sarebbe conclusa con l’arresto dei responsabili delle violenze e delle devastazioni dei giorni precedenti", anche perché "ben difficilmente La Barbera, Luperi e Gratteri avrebbero avvisato i giornalisti di quanto si stava compiendo". 

Azione disumana "Quanto accadde all’interno della scuola Diaz Pertini fu al di fuori di ogni principio di umanità, oltre che di ogni regola ed ogni previsione normativa, anche se fu disposta in presenza dei presupposti di legge". "Quanto avvenuto in tutti i piani dell’edificio scolastico con numerosi feriti di cui diversi anche gravi tale da indurre lo stesso imputato Fournier a paragonare la situazione a 'una macelleria messicana' - si legge ancora nel documento - appare di notevole gravità sia sotto il profilo umano che legale. In uno stato di diritto non è accettabile che proprio coloro che dovrebbero essere i tutori dell’ordine e della legalità pongano in essere azioni lesive di tali entità, anche se in situazioni di particolare stress".

La certezza dell'impunità L’esplodere della violenza all’interno della scuola non può "trovare giustificazione se non nella consapevolezza di poter agire senza alcuna conseguenza e quindi nella certezza dell’impunità". "Se dunque non può escludersi che le violenze abbiano avuto un inizio spontaneo da parte di alcuni - si prosegue nel documento - è invece certo che la loro propagazione così diffusa e pressochè contemporanea presupponga la consapevolezza da parte degli operatori di agire in accordo con i loro superiori che comunque non li avrebbero denunciati". I giudici osservano, inoltre, come "non sia del tutto incredibile che l’inconsulta esplosione di violenza all’interno della Diaz abbia avuto un’origine spontanea e si sia quindi propagata per un effetto attrattivo e per suggestione tanto da provocare, anche per il forte rancore sino ad allora represso il libero sfogo all’istinto determinando il superamento di ogni blocco psichico e morale, nonchè dell’addestramento ricevuto".

Gli indizi sulle molotov Non ci sono prove certe "ma semplici indizi non univoci" circa la consapevolezza da parte dei vertici della polizia, Giovanni Luperi (ex vicedirettore Ucigos) e Francesco Gratteri (ex direttore dello Sco) "della falsità del ritrovamento delle bottiglie molotov all’interno della scuola". "Se è vero che gli elementi indicati dall’accusa possano da un lato determinare il sospetto circa la consapevolezza da parte dei citati imputati della falsità del ritrovamento delle bottiglie molotov all’interno della scuola - si legge nel documento - è anche vero dall’altro che non possono valere a provarla con la dovuta certezza trattandosi di semplici indizi non univoci".

I giudici osservano inoltre la "confusione e l’agitazione di quei momenti" e come non si "possa certamente escludere che i ricordi di singoli avenimenti e dei particolari possano essere imprecisi, confusi e lacunosi". 

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