Ecco perché l’ex Cirielli non è un’amnistia

Un recente, autorevole, intervento sul Sole-24 ore del 4 ottobre scorso (Conso, «Un’amnistia mascherata a rischio di incostituzionalità») sembra dare vigore giuridico alle «questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità», riportate in allegato al resoconto dell’ultima seduta del 26 settembre, sottoscritte da deputati dell’opposizione. In particolare, secondo Conso, questa legge (chiamata ex Cirielli, ndr) sarebbe incostituzionale perché introdurrebbe di fatto un’amnistia mascherata, in violazione dell’articolo 79 della Costituzione, che, per l’amnistia, esige una maggioranza qualificata. Ciò in quanto l’articolo 10 della proposta di legge rende applicabili anche ai procedimenti in corso i nuovi, più brevi, termini di prescrizione dei reati.
L’approvazione di questa norma produrrebbe addirittura un effetto boomerang, dal momento che, non appena venisse accolto dalla Corte costituzionale il primo, più che scontato, incidente di legittimità eccepito dalla pubblica accusa, resterebbero bloccate tutte le sentenze di proscioglimento per prescrizione emanate o da emanare in base alla nuova legge, così beffando i suoi beneficiari e vanificando tutte le sue applicazioni.
Sentenze travolte. L’allarme, così lanciato, sembra, per la verità, assolutamente privo di giustificazione. Non si vede, infatti, come un’eventuale declaratoria di incostituzionalità possa travolgere le sentenze emesse nel vigore della legge poi ritenuta illegittima, dal momento che «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» (art. 30, comma 3, l. 11 marzo 1953, n. 87).
La prescrizione. Le «questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità», poi, appaiono, almeno sotto questo profilo, chiaramente infondate.
La «ricaduta» sui procedimenti in corso delle nuove norme in tema di prescrizione non dipende certamente dall’articolo 10 della proposta di legge che, a ben vedere, è disposizione del tutto superflua.
La prescrizione, come è noto, è causa estintiva del reato, al pari dell’amnistia, e la legge che ne prevede i termini è legge penale, come tale regolata dall’articolo 2 del codice penale, il quale stabilisce che «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile» (comma 3).
Per «legge più favorevole» s’intende, ormai in maniera concorde, sia in dottrina che in giurisprudenza, non solo la «norma incriminatrice», ma pure la «norma permissiva» (cause di giustificazione, di non punibilità) e la «norma ablativa» (cause di estinzione del reato).
In questo contesto, sarebbe sicuramente viziata d’incosti-tuzionalità una legge che prevedesse, in via transitoria, l’inapplicabilità ai procedimenti in corso dei nuovi termini prescrizionali, perché in contrasto con un principio generale, inteso come salvaguardia della parità di trattamento.
Toni paradossali. La «ricaduta» è insita nella legge stessa. È rispetto alla sua emanazione che si deve porre la questione del «camuffamento» in essa di una amnistia.
Posta in questi termini, la questione rischia di assumere toni paradossali, perché, a voler seguire la tesi della «amnistia mascherata», si dovrebbe concludere che ogni qual volta il legislatore interviene nella materia penale e non per prevedere nuove fattispecie di reato o per innalzare i limiti di pena edittale, occorre una maggioranza qualificata e una doppia votazione, sui singoli articoli della legge e sul provvedimento nel suo complesso.
La legislazione in materia penale si incanalerebbe su un doppio binario: maggioranza parlamentare semplice per le norme incriminatici o comunque peggiorative; maggioranza qualificata per le norme più favorevoli.
Non solo, ma l’iniziativa legislativa sarebbe condizionata dalla efficienza degli uffici giudiziari e dalla capacità e volontà lavorativa dei magistrati, nel senso che, prima di decidere se approvare oppure no una legge, il Parlamento dovrebbe svolgere un’indagine conoscitiva e rinunciare a intervenire tutte le volte che la legge dovesse comportare una considerevole definizione di processi.
Tanto per fare un esempio: se in sede comunitaria si adotta una linea di decriminalizzazione rispetto a determinati comportamenti, il nostro Parlamento, chiamato ad adeguarsi, dovrebbe rispondere che non può legiferare se prima non ha sondato l’impatto della nuova legge sui procedimenti in corso e dire, qualora questo impatto sia consistente, che è desolato, ma non può provvedere perché non raggiunge quella maggioranza qualificata che, da sola, gli permette di emanare provvedimenti legislativi che possono essere intesi come «mascheramenti» di amnistie.
L’opposizione. Nessuno, credo, può volare con la fantasia sino a queste conclusioni, che, però, paiono scaturire, con incontestabile logicità, dalle premesse.
Ma, per tornare a ragionare, quel che è davvero singolare è che siano gli esponenti dell’attuale opposizione parlamentare a formulare, a tal riguardo, una questione pregiudiziale per motivi di incostituzionalità.
Si tratta, infatti, di quella parte politica che, per il passato, rispetto a provvedimenti legislativi ancor più incisivi sui procedimenti penali in corso, non ha mai sollevato tale questione.
Il testo dell’articolo 79 della Costituzione è stato modificato da più di tredici anni e, in questo considerevole lasso di tempo, il Parlamento, nel quale l’attuale opposizione costituiva la maggioranza, ha approvato, prima che tale maggioranza mutasse, plurimi provvedimenti legislativi che hanno avuto significative «ricadute» sui procedimenti in corso.
Si pensi alla legge che ha trasformato i reati minori in illeciti amministrativi (n. 561/1993), applicabile anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Si pensi, ancora, alla depenalizzazione dei reati minori (d.lgs. n. 507/1999), pure estesa alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
La previsione. Ve ne sono altri, ma la previsione più eclatante è, senz’altro, quella dell’articolo 227 del provvedimento istitutivo del giudice unico (d. lgs. n. 51/1998).
Nella convinzione di avere finalmente risolto tutti i problemi della giustizia penale, il Parlamento dell’epoca si è lasciato trasportare dall’euforia e ha emanato due disposizioni che - quelle, sì - si sono tramutate in una strisciante amnistia, non riservata - si badi - a una legge dello Stato, ma devoluta alla mera discrezionalità clemenziale del giudice, con vistose - e stranamente mai denunciate - disparità di trattamento.
È stato, infatti, previsto che «Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti, nonché dell’interesse della persona offesa».
Si tratta di una disposizione davvero incredibile.
Non solo lo svolgimento dei giudizi («formazione dei ruoli di udienza», ma anche l’avvio delle indagini («trattazione dei procedimenti») è rimesso alla scelta discrezionale del magistrato.
Ed è mera ipocrisia legislativa l’aggiunta, al comma successivo, che «gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze», perché i criteri sono puntualmente enunciati.
È detto, a chiare lettere, che si può prescindere non solo «dalla data del commesso reato», ma pure dalla data «delle iscrizioni del procedimento»; si deve tener conto «della gravità e della concreta offensività del reato», ma è preso in considerazione anche il «pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti» e, infine, è solo «l’interesse della persona offesa» a costituire criterio di priorità e non pure l’interesse dello Stato rispetto a tutte quelle fattispecie di reato rispetto alle quali un interesse diretto della persona offesa non è apprezzabile.
Non si vede cos’altro gli uffici giudiziari debbano comunicare al Consiglio superiore della magistratura e che valore possa avere la comunicazione, se non quello di invito a pendere atto dell’applicazione di parametri fissati direttamente dal legislatore.
Processi da svolgere. Questa norma vuol dire che è rimesso a magistrati del pubblico ministero e giudici - e questi ultimi, peraltro, chiamati a compiere valutazioni di merito senza sentire le parti e senza «entrare» nel processo per la via legale della giurisdizione - stabilire quali processi si debbano svolgere o quali indagini si debbano avviare e quali procedimenti possano essere «abbandonati» in vista della maturazione dei termini di prescrizione.
Viene spontaneo chiedersi perché mai solo con riferimento alla proposta di legge attualmente in discussione alla Camera ci si ponga il problema dell’elusione della previsione costituzionale della maggioranza qualificata per l’emanazione di un provvedimento destinato ad accelerare i tempi del processo penale.
La risposta è nella diversa «ideologia» del processo penale che ispira i due schieramenti politici.
Per l’attuale opposizione, va potenziata la figura del giudice, e in genere del magistrato penale, con il riconoscimento di ampie facoltà di intervento e, per quel che riguarda non solo il giudizio ma pure la perseguibilità del reato, della massima discrezionalità.
Per l’attuale maggioranza, la discrezionalità va delimitata e, se si tratta di stabilire se un reato deve essere perseguito oppure no, esclusa. I tempi vanno riportati nell’argine della ragionevolezza e, quel che più rileva, va privilegiato il giudizio - in base a regole normative ben precise e insuscettibili di interpretazioni eccessivamente discrezionali - rispetto alla inchiesta.


L’opposizione è per lo slittamento verso orizzonti di common law, la maggioranza è per la tutela delle regole di civil law, che valorizzano la prerogativa legislativa del Parlamento, espressione della volontà popolare.

* professore ordinario

di Diritto processuale penale all’università di Salerno

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