730, rimborsi, bonus: tutto quello da sapere sulla "maratona delle tasse"

Il modello precompilato sarà disponibile a partire dal prossimo 23 maggio

730, rimborsi, bonus: tutto quello da sapere sulla "maratona delle tasse"

Come da calendario, a partire dal prossimo 23 maggio sarà disponibile il modello 730 precompilato. Il documento verrà messo a disposizione dei contribuenti nella specifica area riservata del portale online dell'Agenzia delle entrate.

Modello 730

Secondo le ultime disposizioni, il modello potrà comunque essere presentato solo a partire dal prossimo 31 maggio e fino al 30 settembre, termine ultimo previsto per l'invio della documentazione sia nel caso in cui si decida di procedere in modo autonomo online sia nel caso in cui si scelga di appoggiarsi a un Caf o a un professionista abilitato.

Il modello semplificato potrà essere utilizzato da dipendenti, pensionati o collaboratori che hanno l'obbligo di dichiarare, oltre ai compensi percepiti, introiti derivanti da terreni e fabbricati (pure se concessi in locazione), da lavoro autonomo occasionale (senza partita Iva) o per diritti d'autore, da redditi di capitale non soggetti a ritenuta d'imposta, da "redditi diversi" (quali quelli derivanti ad esempio da cessioni di terreni edificabili o attività commerciali occasionali) o da redditi assoggettabili a tassazione separata (come accade per i rimborsi di imposte e spese dedotte oppure detratte in anni precedenti).
Possono inviare il 730, anche in caso di mancanza di un sostituto d'imposta che effettui il conguaglio in busta paga (come nel caso di collaboratori dipendenti da privati), tutti coloro i quali nel 2021 abbiano percepito pensioni, reddito da lavoro dipendente o redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente. In questi casi il 730 può essere compilato online in modo autonomo oppure appoggiandosi a Caf o professionisti abilitati: i rimborsi vengono effettuati direttamente dall'Agenzia delle entrate. Qualora dal 730 emergesse un debito, questo andrebbe saldato direttamente dal contribuente tramite F24, non essendoci alcun sostituto d'imposta. Il 730 potrà essere utilizzato anche dagli eredi che intendano dichiarare i redditi di un contribuente deceduto negli anni 2021 o 2022, purché quest'ultimo avesse i requisiti per accedere a tale formula.
Modello redditi perdone fisiche

Il modello redditi Pf va invece presentato dai titolari di partita Iva che esercitano attività artistiche/professionali, pure se in forma associata oppure se rientranti nel regime degli ex "minimi" o dei forfettari, da chiunque percepisca redditi d’impresa o di partecipazione in società di persone, da quei contribuenti che non sono risultati residenti in Italia nel 2021/2022, da coloro i quali sono tenuti a presentare una tra le dichiarazioni Iva/Irap/770 (come nel caso dei venditori porta a porta), dai beneficiari di alcune tipologie di "redditi diversi" (come nel caso di cessione di aziende) o infine dagli eredi del de cuius (nel caso in cui la persona deceduta fosse tenuta a presentare il modello redditi Pf).

Il pagamento senza maggiorazioni delle imposte derivanti dallla presentazione del modello Redditi PF, dovrà essere effettuato entro il 30 giugno. Chi effettuerà invece il saldo tra il 1° luglio e il 22 agosto subirà una maggiorazione dello 0,4%. Le stesse scadenze valgono anche per i contribuenti tenuti a presentare il 730 nel caso in cui non ci sia un sostituto d'imposta che può effettuare il conguaglio in busta paga.

Eccezioni

Sarà invece esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi chiunqe durante lo scorso anno, abbia registrato esclusivamente

1)redditi da terreni o fabbricati per un valore non eccedente i 500 euro; 2) redditi catastali derivanti dal possesso dell'abitazione principale e di eventuali relative pertinenze non soggette a Imu (come cantine e box auto) o dal possesso di altri fabbricati non affittati (ad eccezione di quelli situati nello stesso comune dove si trova l’abitazione principale), qualunque sia l'importo; 3) redditi da lavoro dipendente/pensione, corrisposti da un solo soggetto che ha effettuato le ritenute oppure da più soggetti conguagliati da uno di essi;
4) redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni, anche nel caso in cui siano stati corrisposti da più datori di lavoro non conguagliati (purchè non superiori a 8mila euro totali se il periodo di lavoro/pensione è durato per un anno intero); 5) redditi da assegni periodici di separazione/divorzio che non superino gli 8mila euro complessivi; 6) solo redditi esenti (come pensioni di guerra, rendite Inail o indennità di accompagnamento) oppure redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva (nel caso di interessi su titoli di Stato o dividendi da partecipazioni non qualificate).

Qualora si abbia diritto all'esonero, tuttavia, è comunque possibile presentare la dichiarazione per segnalare spese sostenute e oneri deducibili/detraibili e ottenere il previsto rimborso delle tasse pagate o delle ritenute d'acconto versate nel 2021.

L'esonero è previsto anche per quei contribuenti che hanno percepito redditi di qualunque genere, ad eccezione di quelli derivanti da attività con partita Iva, qualore l'Irpef dovuta sia inferiore ai 10,33 euro (cifra al netto di ritenute e detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro/pensione).

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