No alla presunzione legale nelle indagini sui movimenti bancari dei professionisti. A disporlo è stata una sentenza della Corte di Cassazione, sezione Tributaria, nella sentenza n. 16440/2016 (qui sotto allegata), pronunciandosi, come ricorda studiocataldi.it, sulla vicenda di un professore ordinario all'Università, esercente anche la professione di avvocato, oggetto di un avviso di accertamento di maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP, IVA dovute per l'anno 2005. L'Amministrazione finanziaria aveva acquisito i dati relativi alle movimentazioni bancarie effettuate sui conti correnti intestati al contribuente e, quindi, ritenendo che alcuni movimenti, sia in uscita che in entrata, non trovassero adeguata giustificazione nei redditi dichiarati per l'anno di imposta 2005. Da qui sarebbe scattato un'azione dell'Agenzia delle Entrate che ha rivisto il reddito del contribuente dando per scontato che quei movimenti sul conto fossero tesi ad evadere il fisco.
Ed è suq uesto punto che la sentenza della Cassazione ribalta tutto ritenendo "che la presunzione posta dalla citata norma con riferimento ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi fosse "lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito".
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.