Economia

Agenzia Entrate, via agli "alert" per l'Iva

La nuova tranche di comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate questa volta fa tappa sulle discordanze e incongruenze svelate grazie all'incrocio dei dati da spesometro

Agenzia Entrate, via agli "alert" per l'Iva

La nuova tranche di comunicazioni e inviti preventivi, 20.362 per l'esattezza, questa volta fa tappa sulle discordanze e incongruenze svelate grazie all'incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni dai contribuenti stessi. In pratica, le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato, ai fini Iva, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo al medesimo anno, riceveranno a stretto giro una comunicazione personalizzata dell'Agenzia delle Entrate contenente l'invito a regolarizzare l'anomalia emersa ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso. Naturalmente, tramite le comunicazioni le Entrate mettono a disposizione dei soggetti Iva interessati sia le informazioni inviate dai loro clienti, da cui risultano ricavi o compensi non dichiarati e possibili anomalie rispetto a quanto riportato in dichiarazione, sia le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. A stabilirlo è il provvedimento firmato oggi dal Direttore, con cui le Entrate fissano modalità e procedure utilizzate per mettere a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e a evitare, quindi, controlli.

Ad ogni modo, grazie a questi alert o segnalazioni che viaggeranno via posta elettronica certificata, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando così di una significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. L'Agenzia è pronta a spedire le comunicazioni via e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati. L'obiettivo è quello di informare 'a monte' il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie. I contribuenti potranno richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità indicate nelle comunicazioni ricevute. Per eventuali ulteriori informazioni, o per comunicare precisazioni ritenute utili a chiarire l'incongruenza segnalata, il contribuente potrà contattare immediatamente le Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione 'servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento'. Ricordiamo, inoltre, che la richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni e che all'interno del canale di assistenza CIVIS è attivo il servizio telematico che consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico. Il rapporto tra Fisco e contribuenti, sempre più improntato alla trasparenza e supportato da forme di comunicazione avanzate, consente quindi ai titolari di partita Iva che ricevono le informazioni dall'Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n.472/1997). I contribuenti possono così beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art.

36-ter Dpr 600/1973).

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