La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, articolo 1, comma 59), nel modificare la disciplina delle locazioni abitative e, in particolare, l'articolo 13 della legge 431/1998 in tema di patti contrari alla legge, ha previsto un nuovo adempimento a carico del locatore. Questi, infatti, dopo aver provveduto alla registrazione del contratto («nel termine perentorio di trenta giorni») è tenuto, adesso, «nei successivi sessanta giorni», a darne «documentata comunicazione» al conduttore e all'amministratore di condominio, «anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, primo comma, numero 6, del codice civile».
La previsione introdotta che si applica solo alle locazioni abitative soggette alla predetta legge 431/1998 obbliga, quindi, il locatore, entro un determinato periodo di tempo, all'invio di una duplice comunicazione afferente l'avvenuta registrazione: una al conduttore e una (ove presente) all'amministratore di condominio.
Quanto sopra impone due considerazioni. La prima: l'obbligo nei confronti del conduttore e dell'amministratore, atteso il riferimento della previsione alla «documentata comunicazione», dovrà essere assolto è da ritenersi dando prova scritta dell'avvenuta registrazione del contratto (ad esempio con la ricevuta di registrazione, con la copia per intero o per estratto del contratto registrato).
La seconda: sarà opportuno dar conto, nell'unica comunicazione (che si ritiene possa essere inviata, per rispettare i termini prescritti da entrambe le norme, entro 60 giorni dalla stipula del contratto), sia delle generalità del conduttore (comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio) sia dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione.*presidente Centro studi Confedilizia
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