Economia

Bonus casa, ecco il modello per annullare le cessioni errate

L’Agenzia ha chiarito procedura e tipologia relativamente alla comunicazione di cessione del credito

Bonus casa, ecco il modello per annullare le cessioni errate

Cosa fare in caso di errori nella comunicazione per richiedere la cessione del credito sul Bonus Casa? L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33/E del 6 ottobre scorso ha finalmente chiarito la procedura per correggere gli errori nel documento di richiesta per la cessione del credito, partendo dalla distinzione, in primis, tra errore formale e errore sostanziale.

Vediamo di cosa si tratta e cosa dice la circolare.

Cessione del credito

Con il decreto rilancio del 2020 è stata allargata la possibilità di cessione del credito delle detrazioni fiscali derivanti dai lavori sul bonus 110%, anche per i lavori di ristrutturazione edilizia o Bonus casa, per l'ecobous e per il sismabonus.

Al fine di ottenere la cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessario ottenere prima il visto di conformità da un Caf o professionista abilitato, e l'asseverazione di un tecnico abilitato riguardo alla congruità delle spese sostenute in relazione al tetto massimo per singola tipologia di intervento.

Successivamente la cessione deve esser comunicata dal diretto interessato in via telematica sul sito dell’Agenzia delle entrate, oppure attraverso i Caf o professionisti abilitati. In caso di lavori condominiali in cui tutti i proprietari hanno optato per la cessione, la comunicazione deve, invece, essere trasmessa dall'amministratore; laddove non tutti i proprietari abbiano optato per la cessione dovrà essere il singolo ad occuparsi autonomamente della comunicazione all’Agenzia delle entrate.

In ognuna di queste fattispecie, dallo scorso maggio l’Agenzia attribuisce un codice univoco al credito d’imposta ceduto all'atto del recepimento della comunicazione di cessione.

Cosa fare in caso di errori nella comunicazione

Fino allo scorso 6 ottobre si questo aspetto non c'era totale chiarezza e così l'Agenzia è intervenuta con le proprie precisazioni attraverso la circolare 33/E che contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. Occorre distinguere tra errore formale e errore sostanziale.

Nel primo caso si fa riferimento ad un errore, o omissione, relativo a dati della Comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto. In questo caso, essendovi i requisiti per l'accesso al credito, è necessario che il diretto interessato o un delegato abilitato, segnalino all’Agenzia l’errore commesso e inseriscano i dati corretti, attraverso una nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa allegando copia del documento di identità. La correzione deve essere inviata alla pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’errore - o l’omissione - relativo a dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto può essere definito sostanziale (ad esempio, è un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente).

In tali casi la circolare precisa che sarà possibile provvedere con una richiesta di "annullamento dell’accettazione del credito". Anche qui, l’annullamento deve essere chiesto con istanza allegata alla circolare, sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente. Infine il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Il beneficiario della detrazione potrà inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa.

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