Cassazione, intercettazioni utilizzabili contro società che evadono fisco

L’inchiesta è scattata nell’ambito di una presunta frode al fisco con la quale una società deduceva ingenti costi fittizi. Sancita anche l’irrilevanza dell’assenza del processo penale a carico del contribuente

Cassazione, intercettazioni utilizzabili contro società che evadono fisco

Con la sentenza n. 32185 del 10 dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha sancito che le intercettazioni raccolte nell’ambito di un’indagine penale sono utilizzabili nell’ambito di una inchiesta contro una società che evade il fisco. Gli accertamenti, infatti, possono basarsi su quei dati. Inoltre, è stato stabilita l’irrilevanza dell’assenza del processo penale a carico del contribuente.

Come riporta Italia Oggi, l’inchiesta è scattata nell’ambito di una presunta frode fiscale con la quale si deducevano ingenti costi fittizi. La Guardia di finanza si era messa in azione effettuando delle intercettazioni ambientali per cercare di individuare elementi utili alle indagini. L’inchiesta non era sfociata in un processo penale ma i dati raccolti avevano portato ad un accertamento fiscale. La società, però, aveva impugnato il procedimento ma senza successo. La Suprema corte, con la sentenza di ieri, ha reso definitivo l’atto impositivo.

Per i giudici, ‘’un atto legittimamente assunto in sede penale, nella specie, sommarie informazioni testimoniali della Guardia di finanza e intercettazioni telefoniche, e trasmesso all’amministrazione tributaria entra a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall’art. 63 del dpr. n. 633 del 1972’’.

Secondo gli stessi Ermellini, tale norma non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost., né con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.. Nel primo caso, infatti, le intercettazioni che hanno permesso il reperimento dell’atto sono state autorizzate da un giudice. Nel secondo, invece, perché ‘’se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, è anche vero che nel processo tributario l’atto acquisito ha un minor valore probatorio rispetto a quello riconosciutogli nel processo penale’’.

Il Collegio di legittimità precisa ancora che ‘’in materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale non sono inutilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l’autonomia del

procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario’’. Su questa materia si è espressa anche la procura generale del Palazzaccio che ha chiesto al Collegio di confermare e rendere definitivo l’atto impositivo.

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