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"Devi restituire tutto il mutuo" Così scatta la botta della banca

Se previsto dal contratto stipulato al momento della concessione del mutuo, l'istituto bancario può ricorrere alla cosiddetta "Decadenza del termine"

"Devi restituire tutto il mutuo" Così scatta la botta della banca

Per quanto riguarda le forme di finanziamento maggiormente utilizzate in Italia, il mutuo resta sempre tra le più richieste. L'accordo, che viene siglato dal diretto interessato con un istituto bancario, viene sempre sancito dinanzi ad un pubblico ufficiale nella sua fase finale. Quest'ultimo, in genere un notaio, ha il compito di comprovare i dati che compaiono sul contratto, verificare che entrambe le parti concordino con le clausole ed in conclusione ufficializzare l'atto. Come stabilito dalla legge, quindi, la firma dell'ufficiale giudiziario diviene fondamentale per garantire diritti e doveri delle due parti interessate dall'accordo, oltre che per conferire validità legale al mutuo stesso.

Il contratto prevede quindi che la banca scelta dal mutuatario anticipi in un'unica soluzione la cifra necessaria per acquistare l'immobile in questione. Immobile sul quale, come forma di garanzia per il credito anticipato, viene iscritta un'ipoteca. Fin dal momento della firma, pertanto, dato che il mutuo risulta essere un titolo immediatamente esecutivo, l'istituto bancario diviene creditore privilegiato. È sufficiente, infatti, il mancato pagamento di alcune delle rate previste dall'accordo per dilazionare il debito a far scattare la richiesta di riscossione dell'ipoteca da parte del mutuante, in questo caso la banca (ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile).

In alcuni casi, tuttavia, neppure pagare regolarmente le rate può essere sufficiente per evitare dei problemi: l'istituto bancario ha infatti la possibilità di annullare la rateazione e chiedere al mutuatario la restituzione dell'intera somma di denaro anticipata in un'unica soluzione. Una facoltà che viene definita dall'articolo 1186 del codice civile, e che prende il nome di "Decadenza dal termine". "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse", si legge nell'articolo in questione.

Una situazione che si viene a verificare molto raramente, anche perché di solito il mutuatario non sarebbe mai in grado di rifondare in pochi giorni cifre così elevate. Resta salva, comunque, per il mutuante la possibilità di rivalersi infine direttamente sull'immobile. La causa principale che porta una banca a ricorrere alla decadenza dal termine è l'inadempienza contrattuale, quindi il mancato pagamento delle rate. Prima di passare alla escussione dell'ipoteca, l'istituto finanziario esercita questa sua facoltà, pur se irrealizzabile nella stragrande maggioranza dei casi.

Un'altra situazione prevista per procedere all'accesso alla "Decadenza del termine" è l'eventuale iscrizione ipotecaria dell'immobile da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), che deve recuperare crediti da un debitore. In questo caso, ma solo se previsto dal contratto stipulato dinanzi al notaio, l'istituto bancario può richiedere la restituzione immediata dell'intera somma anticipata.

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