Economia

Occhio al "visto" sul Superbonus: cosa cambia ora

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata una circolare con tutte le novità sul Superbonus e le altre agevolazioni: ecco cosa cambia

Occhio al "visto" sul Superbonus: cosa cambia ora

Cambiano le regole in tema di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia dopo le modifiche che sono state introdotte dal Dl 157/2021 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa dice la circolare

Con la circolare 16/E firmata dal direttore, Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. Tra le principali novità l'estensione dei casi di obbligatorietà e la conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus sulla dichiarazione dei redditi non è obbligatorio "se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione".

Cosa cambia sul visto di conformità

Una delle novità riguarda i dati relativi alla documentazione che possa attestare che il contribuente, effettivamente, può usufruire dell'agevolazione. Il decreto ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche quando il bonus è utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più soltanto in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura. Il nuovo regolamento è già in vigore dal 12 novembre per fatture e pagamenti, data dell'entrata in vigore del Decreto anti-frodi che vale per tutte le persone fisiche, gli enti non commerciali ma anche "le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza".

C'è un'eccezione: il visto di conformità non è obbligatorio se la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente con l'utilizzo della precompilata messa a disposizione dall'Agenzia oppure con il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale (modello 730). Nella circolare, poi, si legge che "le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi".

Cosa succede con gli altri bonus

Invece, per tutti gli altri bonus, bisognerà essere in possesso della nuova attestazione soltanto quando ci sarà una cessione del credito o lo sconto in fattura: sarà importante dimostrare l'inzio dei lavori con la coerenza della spesa sostenuta in base alla tipologia dei lavori, non superare quindi i costi massimi. Tutte le comunicazioni inviate prima della riforma, cioè entro l'11 novembre, non saranno soggette alla nuova disciplina e di conseguenza non saranno richiesti né il visto di conformità e neanche l'asseverazione.

Come ci siamo occupati sul Giornale.it, se il Fisco si accorgerà di "specifici profili di rischio" bloccherà il Superbonus 110% per 30 giorni: è quello che è stato deciso durante il Consiglio dei ministri per bloccare sul nascere ogni tentativo di truffa sul bonus edilizio per ristrutturare casa. L'utente che avrà accettato il credito non lo potrà usare per pagare le imposte e non lo potrà cedere finché non ci sarà l'ok dell’Agenzia.

I controlli saranno eseguiti con le informazioni contenute nell'Anagrafe tributaria.

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