Fondi comuni, è scattata la rivoluzione fiscale

Dal primo luglio i conti con le tasse non si faranno più ogni giorno ma, come avviene in tutto il resto d’Europa, solo al momento della vendita. Ma c’è il nodo delle minusvalenze, ecco che cosa cambia per i piccoli investitori

Fondi comuni, è scattata la rivoluzione fiscale

Dal primo luglio è iniziata una nuova era per i fondi comuni italiani. La loro tassazione ha subito infatti una radicale modifica che sposta il focus dal reddito maturato in capo al fondo, al reddito effettivamente percepito dal sottoscrittore al momento del disinvestimento. Tradotto in pratica significa che mentre fino al 30 giugno scorso la quota del fondo (il cosiddetto «Nav», «Net asset value») calcolata dalla società di gestione era già al netto di tutte le imposizioni fiscali, dal primo luglio tale quota è invece determinata al lordo del trattamento fiscale: pertanto il sottoscrittore potrà conoscere l’importo netto che gli spetta soltanto al momento della vendita.
L’obiettivo di tale riforma è garantire la parità di trattamento tra i fondi comuni di diritto italiano e quelli europei: questi ultimi (comprese le Sicav estere) pubblicano infatti le quote da sempre al lordo delle imposte. La riforme era quindi l’unico modo per eliminare lo svantaggio competitivo che ha finora penalizzato l’industria italiana del risparmio gestito, a causa della precedente tassazione del reddito maturato, rispetto alle case d’investimento europee soggette alla tassazione del reddito percepito.

La vecchia normativa
Fino al 30 giugno 2011, la normativa fiscale prescriveva che i proventi (guadagni) del fondo comune di diritto italiano maturati nell’esercizio erano tassati tramite l’applicazione di un’imposta sostitutiva effettuata dalla società di gestione, e doveva essere conteggiata sui proventi maturati giorno per giorno. Il prelievo infatti veniva calcolato ogni giorno di Borsa aperta sull’incremento di valore del fondo rispetto alla quotazione del giorno precedente: l’aliquota applicata dalle Sgr era pari al 12,50%. L’imposta così conteggiata, risultava pertanto sul guadagno maturato al momento della valutazione della partecipazione detenuta nel fondo comune di investimento.
Facciamo un esempio concreto. Il signor Verdi acquistava il 3/01/2011 una quota del fondo comune Alfa per un ammontare di 100 euro. Il 14/06/2011 tale quota veniva calcolata e pubblicata dalla Sgr del fondo Alfa in euro 110 già al netto delle imposte dovute. Se il signor Verdi avesse voluto vendere la quota il 14/06/2011, avrebbe realizzato un reddito di capitale di 10 euro già al netto delle tasse. Il signor Verdi non avrebbe dovuto versare alcuna imposta e non avrebbe dovuto neppure indicare nella propria dichiarazione dei redditi il provento maturato: sarebbe stata la Sgr a versare l’imposta sostitutiva al fisco.

Le nuove regole
Dal primo luglio 2011 la tassazione delle quote detenute in fondi comuni non è più applicata sul risultato di gestione maturato, ma sui proventi effettivamente percepiti dagli investitori in sede di riscatto, liquidazione e/o cessione delle quote: l’imposta sostitutiva applicata su tali proventi percepiti rimane invece al 12,50%. Di conseguenza, con l’entrata in vigore della nuova disciplina fiscale, la tassazione è imputata per cassa in capo all’investitore ma solamente nel momento del disinvestimento. Il risparmiatore potrà trovarsi di fatto in due diverse situazioni. Nella prima realizzerà una plusvalenza che rappresenta un reddito di capitale e su di esso verrà operata una ritenuta d’imposta del 12,5%, senza possibilità di compensazione con altre eventuali minusvalenze accumulate in passato. Nell’altro caso, il risparmiatore realizzerà invece una minusvalenza, cioè una perdita sulla quale sarà calcolata l’imposta sostitutiva del 12,5% che costituirà un credito d’imposta da utilizzarsi fino al quarto anno successivo per compensare eventuali redditi diversi di natura finanziaria (su titoli azionari e obbligazionari). Tale minusvalenza non può tuttavia essere utilizzata su eventuali future plusvalenze derivanti da fondi comuni e nemmeno sullo stesso fondo da cui era stata originata, poiché redditi di capitale.

Facciamo i conti
Ecco due esempi concreti ipotizzando che il signor Verdi acquisti il 4/07/2011 una quota del fondo comune Alfa per un ammontare di 100 euro. Nel primo esempio, immaginiamo che Il 13/12/2011 la quota valga 110 euro: se il signor Verdi volesse vendere realizzerebbe un reddito di capitale di 10 euro al lordo del trattamento fiscale. Il signor Verdi, infatti, deve ricordarsi che sui 10 euro l’Sgr del fondo Alfa applicherà l’imposta sostitutiva del 12,50%, pari a 1,25 euro: il guadagno netto ammonta quindi a 8,75 euro. Nel secondo esempio, invece, si ipotizzi che il valore della quota il 13/12/2011 sia sceso a 90 euro. Al signor Verdi la Sgr del fondo Alfa liquiderà 90 euro e gli calcolerà un credito d’imposta di 1,25 euro (cioè il 12,5% di 10 euro di perdita) che potrà essere utilizzato fino al quarto anno successivo per compensare eventuali redditi diversi di natura finanziaria (su titoli azionari e obbligazionari) ma non eventuali future plusvalenze derivanti da fondi comuni e nemmeno sullo stesso fondo da cui era stata originata (in quanto si tratta do redditi di capitale).

In entrambi i casi, il signor Verdi resterà comunque esonerato da ogni obbligo amministrativo «da» e «verso» il Fisco e continuerà a non essere obbligato a indicare nella propria dichiarazione dei redditi il provento maturato o la minusvalenza acquisita.

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