Come tutti i lavoratori, anche le colf hanno diritto alle ferie, ai periodi retribuiti in caso di malattia e alla tredicesima mensilità. Cominciamo da questultima: la mensilità aggiuntiva spetta a tutti i lavoratori e va corrisposta entro il mese di dicembre. Per coloro le cui prestazioni non raggiungono un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
La colf, indipendentemente dal numero di ore lavorate, ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie. Sono considerati lavorativi tutti i giorni dal lunedì al sabato. Come previsto dalle normative vigenti, il godimento delle ferie è un diritto irrinunciabile. Solo il cittadino straniero che deve compiere un lungo viaggio per andare a fare visita alla sua famiglia nel Paese dorigine, può accumulare giorni di ferie per un biennio. Le ferie possono essere sfruttate in periodi frazionati (non più di due allanno), salvo diversi accordi tra le parti; i periodi di godimento delle vacanze sono definiti dalla famiglia, compatibilmente con le esigenze della colf.
Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione della domestica durante il periodo di ferie, si dovrà comunque redigere un contratto di assunzione a tempo determinato e provvedere alla denuncia del rapporto di lavoro presso lInps. In caso di malattia, poi, il collaboratore domestico deve presentare un certificato medico attestante la prognosi entro tre giorni dallevento. Il periodo nel quale la colf ha diritto alla retribuzione varia a seconda dellanzianità di servizio. In particolare, è pari a 8 giorni di calendario per anzianità fino a 6 mesi, a 10 giorni per anzianità da 6 mesi a 2 anni e a 15 giorni di calendario per anzianità superiori ai 2 anni. Attenzione però: i primi tre giorni di assenza hanno una retribuzione ridotta del 50% mentre i restanti sono pagati interamente. I giorni di malattia eccedenti i suddetti limiti non sono retribuiti.
Per quanto riguarda, infine, i rapporti col Fisco, il datore di lavoro domestico non è un sostituto dimposta; non ha quindi lobbligo di rilasciare il «Cud».
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