I giudici col vizio di assolvere le lucciole romene

Patricia Tagliaferri
Ci sono prostitute clandestine e prostitute che clandestine lo sono, o non lo sono, a seconda dei giudici che si trovano davanti. Per la polizia che le sorprende in strada sono tutte uguali davanti alla legge: se non hanno i requisiti per rimanere in Italia vengono segnalate per il rimpatrio. Per i magistrati, invece, dipende: quelli del tribunale civile di Roma (competenti sulle ragazze «comunitarie») in pratica non ne rimpatriano nessuna, i giudici di pace (chiamati a esprimersi sui provvedimenti di allontanamento delle «extracomunitarie») praticamente tutte. Un razzismo giuridico che vanifica il lavoro delle forze dell’ordine sempre più incredule per la «sanatoria» che ogni giorno avvantaggia le sole squillo romene, diventate le vere padrone del mercato del sesso a pagamento. Cavilli, sofismi, interpretazioni legislative. Ecco come le toghe assolvono le donne da marciapiede europee rendendo vana la politica del governo.
Per capire l’incredibile disparità di trattamento fra comunitarie ed extracomunitarie occorre partire dall’efferato omicidio di Giovanna Reggiani, la donna aggredita, violentata e gettata in un fosso della periferia romana nell’ottobre del 2007. Per quel delitto venne arrestato un ragazzo romeno e l’allora sindaco Veltroni cavalcò la rabbia cittadina chiedendo e ottenendo dal governo misure più dure anche per i soggetti pericolosi appartenenti all’Unione europea. Così, tempo due mesi, col decreto legislativo del 28 febbraio 2008, si formalizzò la regola secondo la quale per «imperativi motivi di sicurezza» anche ai cittadini continentali poteva essere negato il diritto di soggiorno. Per legge il cittadino comunitario può soggiornare liberamente nel nostro Paese per tre mesi, dopodiché se vuole continuare a risiedere in Italia è obbligato a mettersi in regola. Al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica e il rilascio della carta d’identità deve dimostrare una «sussistenza lavorativa», oppure deve provare che si trattiene per motivi di studio. L’autorità giudiziaria capitolina, invece, è di tutt’altro avviso: per continuare a vivere qui da noi, dice, basta la sola disponibilità «di risorse economiche sufficienti». Un’espressione che di fatto scavalca il riferimento alla mancanza dei «mezzi legali di sussistenza» previsti per legge.
Accade infatti che più giudici della prima sezione civile del tribunale di Roma, chiamati a convalidare i provvedimenti di allontanamento adottati dalla questura, vanifichino sistematicamente, con decisioni lampo riassunte in poche righe, il lavoro della polizia. Senza la convalida, le lucciole targate Ue, quasi tutte romene, sono libere di tornarsene indisturbate sul marciapiede. Un destino diverso da quello di tante «colleghe» extracomunitarie che nella stragrande maggioranza vengono rispedite a casa se non sono in grado di esibire un documento di identità e una residenza fissa. Gli stessi «motivi di pubblica sicurezza» riscontrati dai poliziotti nel chiedere l’espulsione delle prostitute vengono così valutati diversamente a seconda che siano romene o dell’est Europa, nigeriane oppure albanesi. Per non parlare, poi, delle modalità di svolgimento del processo per avallare, o meno, il provvedimento di allontanamento. Durante l’udienza di convalida si procede all’interrogatorio della «trattenuta» che solitamente afferma (ovviamente) di lavorare in nero, di svolgere l’attività di meretricio «solo saltuariamente» (quando così non è perché molte di loro vengono fermate spesso) ai fini dell’integrazione del reddito, di abitare in appartamenti di cui quasi sempre non ricorda l’indirizzo.
La discrezionalità del giudice fa il resto. La media dei respingimenti diventa così bassissima. Senza alcun contraddittorio in aula con i poliziotti che le hanno fermate, che sanno bene dove e come lavorano, le prostitute vengono «assolte» con decisioni-fotocopia in cui il giudice nega che la persona di cui si chiede l’allontanamento costituisca una pericolo per la sicurezza. A partire proprio da quella distinzione tra «risorse economiche sufficienti» e i «mezzi legali di sussistenza» indicati nei provvedimenti di allontanamento. «Nel caso di specie - si legge nella sentenza-prestampata - non può dubitarsi del fatto che la cittadina comunitaria abbia risorse economiche sufficienti, tanto da non costituire un onere economico per lo Stato, disponendo a ben vedere di stabili proventi economici e di stabile residenza». E poi, sostengono i giudici della I sezione civile, «il mero esercizio dell’attività di prostituzione non può di per sé integrare, in assenza di elementi ulteriori, rilevanti motivi di contrarietà all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, tali da far ritenere incompatibile la permanenza della cittadina comunitaria con la civile e sicura convivenza». E poiché la prostituzione non è reato, il provvedimento di allontanamento viene respinto con la motivazione che la cittadina comunitaria (al contrario di quella extracomunitaria) non può considerarsi pericolosa, e ciò in barba alla diffusa esigenza di sicurezza recepita invece dai sindaci con le ordinanze anti-lucciole, dai cittadini associati in ronde, dai vigili che lamentano risse e incidenti per le code lungo i marciapiedi. I motivi di pubblica sicurezza diventano «imperativi» anche per i comunitari allorché – recita la legge - il loro comportamento compromette la dignità umana, i diritti fondamentali della persona o l’incolumità pubblica rendendo la sua permanenza incompatibile con l’ordinaria convivenza. Alla base degli elementi per l’adozione del «provvedimento di allontanamento» si valuta anche «l’integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale» della persona oggetto del provvedimento.

Così una prostituta fermata e fotosegnalata una trentina di volte, che non sa dove dorme e che da anni pratica il mestiere più antico del mondo, è culturalmente integrata solo se è nata a Bucarest, e non a Lagos o Tirana.

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