I liguri torchiati dalle tasse «litigano» meno col Fisco

Promette vantaggi reciproci, in termini di snellimento delle procedure e tempi di risposta, sia per l’Agenzia delle entrate, sia per il contribuente, la puntuale applicazione dell’istituto della mediazione tributaria che entrerà in vigore il 1° aprile. Si tratta, in buona sostanza, di una opportunità di accordo preventivo per le potenziali liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro: per gli atti notificati secondo questa procedura, come ha spiegato ieri Alberta De Sensi, direttore regionale delle Entrate per la Liguria, «si apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo, è prevista anche una riduzione del 40 per cento delle sanzioni». Su questa prospettiva ha insistito molto la stessa Alberta De Sensi, precisando anche che «la procedura ha lo scopo di risolvere le contestazioni in sede amministrativa, anticipando l’esito ragionevolmente atteso delle parti in sede giudiziale». Ulteriore obiettivo, non certo secondario - ha aggiunto dal canto suo Antonio Zaffino - è quello di «alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che potranno così dedicare più tempo e maggiore attenzione alle cause più rilevanti, ma anche quello di offrire al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una decisione rapida dell’Agenzia su richieste di annullamento, rimborso e rideterminazione delle imposte in sede di mediazione». Tanto più in Liguria, dove - sottolinea ancora Alberta De Sensi - l’ammontare dei ricorsi presentati alle Commissioni tributarie provinciali è in decremento, ma si è attestato nell’ultimo anno a 4272 «casi» (nel 2010 erano stati 4999, il 14,5 per cento in più). Di questi ricorsi, ben 2882 (il 67,5 per cento dell’intero contenzioso regionale) sono «mediabili», ossia con un valore non superiore ai 20mila euro.
La Liguria si distingue, inoltre, nel panorama nazionale, per un «importante successo: è la regione caratterizzata dal maggiore incremento, il 23,6 per cento, dell’indice di vittoria per valore sulle sentenze definitive: dal 54,6 per cento del 2010 al 78,2 per cento del 2011. In Liguria, poi, l’Agenzia delle Entrate ha vinto in giudizio nel 71,8 per cento dei casi. La mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti che mirano a contenere il contenzioso, avrà carattere generale e obbligatorio: «generale», in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate (compreso il rifiuto tacito alla restituzione dei tributi); «obbligatorio», in quanto il contribuente che propone il ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso, mentre l’Ufficio è tenuto a esaminare l’istanza e a esprimersi. La disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all’Agenzia delle Entrate. L’istanza, che può contenere oltre all’eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, dev’essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione provinciale o regionale che lo ha emesso.

La decisione dell’Ufficio, infine, verrà assunta entro 90 giorni. Se non si raggiunge un’intesa, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.

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