Promette vantaggi reciproci, in termini di snellimento delle procedure e tempi di risposta, sia per lAgenzia delle entrate, sia per il contribuente, la puntuale applicazione dellistituto della mediazione tributaria che entrerà in vigore il 1° aprile. Si tratta, in buona sostanza, di una opportunità di accordo preventivo per le potenziali liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro: per gli atti notificati secondo questa procedura, come ha spiegato ieri Alberta De Sensi, direttore regionale delle Entrate per la Liguria, «si apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo, è prevista anche una riduzione del 40 per cento delle sanzioni». Su questa prospettiva ha insistito molto la stessa Alberta De Sensi, precisando anche che «la procedura ha lo scopo di risolvere le contestazioni in sede amministrativa, anticipando lesito ragionevolmente atteso delle parti in sede giudiziale». Ulteriore obiettivo, non certo secondario - ha aggiunto dal canto suo Antonio Zaffino - è quello di «alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che potranno così dedicare più tempo e maggiore attenzione alle cause più rilevanti, ma anche quello di offrire al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una decisione rapida dellAgenzia su richieste di annullamento, rimborso e rideterminazione delle imposte in sede di mediazione». Tanto più in Liguria, dove - sottolinea ancora Alberta De Sensi - lammontare dei ricorsi presentati alle Commissioni tributarie provinciali è in decremento, ma si è attestato nellultimo anno a 4272 «casi» (nel 2010 erano stati 4999, il 14,5 per cento in più). Di questi ricorsi, ben 2882 (il 67,5 per cento dellintero contenzioso regionale) sono «mediabili», ossia con un valore non superiore ai 20mila euro.
La Liguria si distingue, inoltre, nel panorama nazionale, per un «importante successo: è la regione caratterizzata dal maggiore incremento, il 23,6 per cento, dellindice di vittoria per valore sulle sentenze definitive: dal 54,6 per cento del 2010 al 78,2 per cento del 2011. In Liguria, poi, lAgenzia delle Entrate ha vinto in giudizio nel 71,8 per cento dei casi. La mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti che mirano a contenere il contenzioso, avrà carattere generale e obbligatorio: «generale», in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dallAgenzia delle Entrate (compreso il rifiuto tacito alla restituzione dei tributi); «obbligatorio», in quanto il contribuente che propone il ricorso è tenuto a presentare preventivamente listanza di mediazione, pena linammissibilità del ricorso stesso, mentre lUfficio è tenuto a esaminare listanza e a esprimersi. La disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato allAgenzia delle Entrate. Listanza, che può contenere oltre alleventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dellatto impugnato, devessere presentata entro 60 giorni dalla notifica dellavviso daccertamento o altro atto impugnabile alla Direzione provinciale o regionale che lo ha emesso.
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