Immobili storici e regime speciale

In materia di tassazione ai fini Ici degli immobili di interesse storico-artistico, è applicabile esclusivamente la regola stabilita dall’art. 2, c. 5, del d.l. n. 16/93 (come convertito), anche qualora su tali immobili siano effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica. Lo speciale regime di tassazione degli immobili vincolati, infatti, non consente l’applicazione nei confronti degli stessi della regola (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 504/’92) secondo cui, in caso di interventi come quelli sopra indicati, «la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato».
Questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 5518 del 9.3.’11.

Sentenza che si segnala anche per la compiuta esposizione del concetto che il regime tributario degli immobili storico-artistici (non solo ai fini Ici) costituisce un «regime tributario sostitutivo», (e non un regime agevolativo) giustificato - come affermato dalla Corte costituzionale - dalla necessità di tenere conto dei vincoli gravanti su tali beni.*presidente Confedilizia

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