In materia di tassazione ai fini Ici degli immobili di interesse storico-artistico, è applicabile esclusivamente la regola stabilita dallart. 2, c. 5, del d.l. n. 16/93 (come convertito), anche qualora su tali immobili siano effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica. Lo speciale regime di tassazione degli immobili vincolati, infatti, non consente lapplicazione nei confronti degli stessi della regola (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 504/92) secondo cui, in caso di interventi come quelli sopra indicati, «la base imponibile è costituita dal valore dellarea, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nellart. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso dopera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato».
Questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 5518 del 9.3.11.
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