Intercettazioni da distruggere? Decide la Consulta

da Milano

La norma era stata varata sull’onda emotiva delle inchieste sulle intercettazioni abusive. «L’autorità giudiziaria - recita l’articolo 240 del codice di procedura penale, modificato dal decreto legge 259 del 22 settembre 2006 - dispone l’immediata distruzione dei documenti \ e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. \ Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, né può essere utilizzato a fini processuali o investigativi». Ora, su quella norma viene sollevata la questione di costituzionalità. E a farlo è lo stesso Giuseppe Gennari, il giudice milanese che ha in carico proprio l’indagine sui dossier illegali (e non intercettazioni, come erroneamente aveva immaginato in un primo momento il legislatore) raccolti all’ombra di Telecom. Perché, è il senso dell’ordinanza che sarà trasmessa alla suprema Corte, distruggere quei dossier equivale a distruggere delle prove essenziali.
La decisione è stata presa dopo che lo scorso 2 marzo la Procura di Milano, l’avvocato Piero Plastina (il legale di Fabio Ghioni), e alcune delle parti offese avevano sollevato la questione della legittimità costituzionale della norma sulle intercettazioni abusive. E Gennari, rinviando la questione agli ermellini, sottolinea come la legge contraddica «altri diritti di massimo rango» sanciti dalla Carta. In breve, il «giusto processo».
Innanzitutto, i «diritti soggettivi delle parti offese» (articolo 24 della Costituzione, primo comma). «Chi si dice danneggiato dalla illegale raccolta di informazioni - scrive Gennari - deve poter dimostrare che cosa è stato raccolto e quali pregiudizi egli ha subito dalla non consentita propalazione di quelle notizie. Ma l’immediata distruzione del documento \ priva la parte interessata della possibilità di spendere questo dato fondamentale nel successivo giudizio civile o nella azione esercitata in seno al giudizio penale per il risarcimento del danno». «In una parola - conclude il gip - la vittima della raccolta illegale di informazioni non potrà mai mostrare davanti al “suo” giudice il contenuto delle informazioni che lo riguardano».
In secondo luogo, il «diritto alla difesa». Secondo il giudice, «nel momento in cui il contenuto del documento, a seguito della distruzione, scompare per sempre dal processo», questo «non potrà più essere oggetto di prova o interlocuzione da parte dell’indagato». Il quale, quindi, «non potrà contestare la natura delle informazioni riportate nel documento stesso».
Infine, «l’obbligatorietà dell’azione penale» (articolo 112 della Costituzione).

«La celere e definitiva distruzione delle prove - argomenta il gip - può impedire al pm di perseguire reati anche di notevole gravità», oltre a «rendere non più possibile l’identificazione di eventuali correi non raggiunti dalle indagini nella fase in cui viene avviata la procedura di distruzione».

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