Il sottoscritto Enrico Preziosi, invitato a presentarsi ex art. 375 c.p.p. preso atto che: le fonti di prova, su cui si fonda lindagine in corso, così come indebitamente anticipato dai mass-media, sono rappresentate da intercettazioni telefoniche e/o ambientali; rilevato che: è stato strumentalmente ipotizzato il reato di cui allart. 416 c.p. al fine di ottenere lautorizzazione e la successiva utilizzabilità di dette intercettazioni; considerato che: il reato di cui allart. 416 c.p. è palesemente insussistente sia con riguardo allelemento oggettivo che a quello soggettivo, nonché allo stesso bene giuridico protetto (lordine pubblico); ritenuto che: tale contestazione, inconsistente ed assurda, altro non rappresenti che un espediente tecnico-giuridico posto in essere per rendere processualmente utilizzabile ciò che la legge, anche sul piano costituzionale, vieta; considerati, conseguentemente, illegittimi lacquisizione e comunque lutilizzabilità di tali mezzi di ricerca della prova ed i risultati ad essa conseguiti; tutto ciò premesso il sottoscritto ritiene doveroso avvalersi del diritto di non rispondere a domande che, necessariamente, implicherebbero, di fatto, lutilizzazione di intercettazioni che si ritengono illegittimamente assunte ed, in ogni caso, inutilizzabili.
Tale diritto è tanto più esercitabile tenuto conto del fatto che, il Procuratore Capo della Repubblica di Genova, ha rilasciato, ad organi di stampa, dichiarazioni in cui si afferma che questa Autorità procedente avrebbe: da un lato, esaurito le indagini (senza peraltro emettere latto conclusivo delle stesse; atto finalizzato a garantire una piena discovery); dallaltro, anticipato, addirittura, la incompetenza per territorio della Autorità Giudiziaria genovese.Anche sotto questo profilo ogni dichiarazione risulterebbe ancor più superflua ed inopportuna.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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