Cronache

«Le intercettazioni sono illegittime e inutilizzabili»

«Le intercettazioni  sono illegittime   e inutilizzabili»

Il sottoscritto Enrico Preziosi, invitato a presentarsi ex art. 375 c.p.p. preso atto che: le fonti di prova, su cui si fonda l’indagine in corso, così come indebitamente anticipato dai mass-media, sono rappresentate da intercettazioni telefoniche e/o ambientali; rilevato che: è stato strumentalmente ipotizzato il reato di cui all’art. 416 c.p. al fine di ottenere l’autorizzazione e la successiva utilizzabilità di dette intercettazioni; considerato che: il reato di cui all’art. 416 c.p. è palesemente insussistente sia con riguardo all’elemento oggettivo che a quello soggettivo, nonché allo stesso bene giuridico protetto (l’ordine pubblico); ritenuto che: tale contestazione, inconsistente ed assurda, altro non rappresenti che un espediente tecnico-giuridico posto in essere per rendere processualmente utilizzabile ciò che la legge, anche sul piano costituzionale, vieta; considerati, conseguentemente, illegittimi l’acquisizione e comunque l’utilizzabilità di tali mezzi di ricerca della prova ed i risultati ad essa conseguiti; tutto ciò premesso il sottoscritto ritiene doveroso avvalersi del diritto di non rispondere a domande che, necessariamente, implicherebbero, di fatto, l’utilizzazione di intercettazioni che si ritengono illegittimamente assunte ed, in ogni caso, inutilizzabili. Tale diritto è tanto più esercitabile tenuto conto del fatto che, il Procuratore Capo della Repubblica di Genova, ha rilasciato, ad organi di stampa, dichiarazioni in cui si afferma che questa Autorità procedente avrebbe: da un lato, esaurito le indagini (senza peraltro emettere l’atto conclusivo delle stesse; atto finalizzato a garantire una piena discovery); dall’altro, anticipato, addirittura, la incompetenza per territorio della Autorità Giudiziaria genovese.

Anche sotto questo profilo ogni dichiarazione risulterebbe ancor più superflua ed inopportuna.

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