La riforma del condominio dal 18 giugno introduce novità importanti per le famiglie italiane. Per cominciare i condòmini dovranno tenere sempre a portata di mano il regolamento di condominio, cioè il pilastro attorno a cui ruotano i rapporti della «grande famiglia» condominiale. È opportuno leggerlo con attenzione, specialmente per quanto riguarda obblighi e divieti. In caso di violazioni, le sanzioni, un tempo ridicole, sono state infatti inasprite dalla riforma, e vanno da 200 a 800 euro in caso di recidiva. Tra i divieti previsti dal regolamento, però, non potrà più esserci quello di possedere o detenere animali domestici.
La riforma interviene anche su un altro tema «caldo» non solo per definizione: il riscaldamento. In pratica, il singolo condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato (anche di condizionamento) se da tale distacco non derivino «notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini». In questo caso - precisa ancora la norma - il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Il primo protagonista della riforma è comunque l'amministratore del condominio: a lui spetta infatti una serie di adempimenti immediati. Il primo è la creazione del registro di anagrafe condominiale, basato su una serie di informazioni che dovrà richiedere ai condomini stessi. Eccole: generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali (come usufrutto, uso, abitazione, servitù e superficie) e di diritti personali di godimento (come locazione o comodato); i dati catastali di ciascuna unità immobiliare e infine «ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» (come recita la legge).
Dovrà poi costituire il «registro di nomina e revoca dell'amministratore», annotandovi il proprio nome e cognome, la data di nomina, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Ma non è tutto: la normativa prevede anche il «registro di contabilità», su cui annotare in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita, entro trenta giorni dall'effettuazione di ognuno di essi.
(1- continua )
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