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Piazze vietate ai violenti e niente coltelli ai minori: il dl sicurezza in Cdm

Ecco cosa prevede il decreto legge sulla sicurezza all'esame del Consiglio dei ministri di oggi. Leggi il testo

Piazze vietate ai violenti e niente coltelli ai minori: il dl sicurezza in Cdm
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Dalle piazze vietate a condannati per terrorismo o lesioni agli agenti al divieto di vendere coltelli ai minorenni con sanzioni da 500 a 12mila euro: ecco la scheda di sintesi del decreto sicurezza, il cui esame è previsto nel Consiglio dei ministri di oggi. Ecco il testo

Piazze vietate a condannati per terrorismo o lesioni a agenti

Il divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico sarà disposto dal giudice con la condanna per una serie di delitti, che vanno dall'attentato per finalità terroristiche o di eversione, a devastazione e saccheggio, passando per le lesioni contro agenti delle forze dell'ordine, sanitari o arbitri. Il questore può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni su cui è disposto il divieto. Sono previste pene da 4 mesi a un anno per la violazione del divieto.

Sono una dozzina le fattispecie di reato per cui scatta il divieto: attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, devastazione, saccheggio e strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, violenza o minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti anche se aggravato, devastazione e saccheggio, strage, incendio, danneggiamento seguito da incendio contro edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri, aziende agricole, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio (anche tentato) volontario e preterintenzionale, lesioni personali commesse con aggravanti o con armi o sostanze corrosive, oppure persona travisata o da più persone riunite, o contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni, o contro sanitari, arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di manifestazioni sportive.

Fermo preventivo prima di cortei per sospetti o chi ha precedenti

"Viene introdotta la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l'incolumità pubbliche". È quanto prevede l'articolo 7 comma 2 della scheda di sintesi della nuova bozza del decreto sicurezza, che riguarda il capitolo sul "fermo di prevenzione". Tale eventualità - si legge ancora nel testo della bozza - riguarda comunque "specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall'uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni".

"Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto" il fermo preventivo "è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni ordina il rilascio della persona accompagnata", si legge ancora nel testo della bozza del dl sicurezza, in merito al fermo preventivo di 12 ore per le persone ritenute pericolose ai cortei o con precedenti specifici. "Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto".

Divieto di vendere coltelli ai minorenni: sanzioni da 500 a 12mila euro

Divieto di vendere, anche su web e piattaforme elettroniche, ai minori armi improprie, in particolare strumenti da punta e taglio, con sanzioni amministrative, inflitte dal Prefetto, da 500 a 3mila euro, aumentate fino a 12mila in caso di reiterazione, con la revoca della licenza: è la stretta introdotta dal decreto legge sulla sicurezza all'esame del Consiglio dei ministri di oggi, come si legge in una scheda di sintesi del provvedimento. Il compito di vigilare e sanzionare è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E si prevede l'obbligo per l'esercente di tenere un registro elettronico per inserire quotidianamente le singole operazioni di vendita, pena sanzioni amministrative da 2mila a 10mila euro. La scheda precisa che queste misure entreranno in vigore 60 giorni dopo rispetto al decreto legge.

Sanzioni ai genitori di minori che portano coltelli vietati

Il "divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza oltre i 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni": è la stretta introdotta dal decreto legge sulla sicurezza. Si prevede anche il "divieto di porto, se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri", in questo caso punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Per entrambi i reati, il prefetto può applicare sanzioni amministrative accessorie: la sospensione fino a un anno della patente di guida e della licenza di porto d'armi o il divieto di conseguirli, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria competente e al questore. Se i fatti sono commessi da un minorenne, è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro a carico di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Registro separato per reati con "causa di giustificazione"

Secondo gli articoloi 12 e 13 della scheda di sintesi della nuova bozza del decreto sicurezza, "Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all'annotazione preliminare, in separato modello - da introdursi con apposito decreto del ministro della giustizia del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l'attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all'iscrizione nel predetto registro".

Fabbricazione di esplosivi tra i reati ostativi all'ingresso in Italia

Non potrà entrare in Italia chi ha commesso il reato di alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, e di porto d'armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio. La norma interviene modificando il Testo Unico Immigrazione, inserendo queste fattispecie di reato, per cui è previsto l'arresto facoltativo in flagranza, tra quelle ostative all'ingresso in Italia.

Misure per famiglie contro il disagio giovanile

Nel disegno di legge che fa parte del pacchetto sicurezza sarà presente anche una misura per supportare le famiglie nella prevenzione del disagio giovanile. La norma, promossa dalla ministra Roccella insieme ai ministri Abodi e Valditara, prevede l'istituzione di una "rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie". È quanto si apprende da fonti del ministero della Famiglia.

La rete farà perno sui centri per la famiglia, che il ministero ha già potenziato con uno stanziamento di 115 milioni di euro, e sarà promossa in coprogettazione tra famiglie, figure individuate dalle istituzioni scolastiche e da rappresentanti delle attività sportive praticate sul territorio. Queste realtà - si apprende - potranno promuovere iniziative e progetti per il cui finanziamento verranno stanziati apposite risorse nel prossimo riparto del fondo famiglia.

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