La nuova cedolare secca sulle rendite finanziarie al 26% è di per sé una beffa perché quando Mario Monti la alzò 20% nel 2012 disse che non era un vero aumento ma di una unificazione al livello intermedio fra l'aliquota del 27% sui depositi bancari e quelle al 12,5 per gli altri titoli. Ma c'è un'altra anomalia che puzza di incostituzionalità. Il nuovo aumento non scatta dal 1º gennaio 2015, ma dal 1º luglio 2014, generando di disparità di trattamento e la violazione del principio di non retroattività delle leggi fiscali. Infatti la cedolare secca sulle rendite finanziarie tassa con una unica aliquota un «fritto misto» composto di: 1) proventi ottenuti nell'anno per dividendi e altre erogazioni su titoli di società quotate in borsa per partecipazioni che non rappresentino più del 2% del capitale sociale e analoghi proventi su altre partecipazioni non qualificate 2) interessi su titoli a reddito fisso incassati durante l'anno 3) plusvalenze realizzate durante l'anno vendendo titoli 4) plusvalenze maturate nel corso dell'anno così come risultano al 31 dicembre. Il tutto al netto di minusvalenze per la vendita di titoli e di minusvalenze maturate durante l'anno come risultano al 31 dicembre. Così i proventi incassati nel primo semestre o in esso realizzati con la vendita sono tassati meno di quelli incassati o realizzati o sopravvissuti sino al 31 dicembre anche se maturati nel primo semestre. Tutto ciò è un non senso: il principio di non retroattività delle leggi tributarie stabilisce che per i tributi su base annuale gli aumenti si applicano solo a partire dal successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Una norma del passato per la cedolare secca prevedeva che nel caso di variazione di aliquota durante l'anno il contribuente potesse chiedere il «congelamento» della situazione alla data precedente all'aumento, ma solo per tre mesi e solo per il complessivo portafoglio del contribuente considerato. Un rimedio che ove adottato anche questa volta non risolverebbe la situazione, ma sottolineerebbe che questo aumento a metà anno di un tributo di natura annuale realizza una palese violazione del criterio di pari trattamento a parità di capacità contributiva.
Violazione che riguarda anche la deroga che viene fatta alla regola dell'articolo 2 dello Statuto del contribuente che stabilisce che i tributi annuali non possono essere variati a metà anno, con aggravio anche per la capacità contributiva che si è formata nella prima parte. Questo meccanismo è «un gioco delle tre carte» di slealtà fiscale a danno del pubblico dei risparmiatori, in spregio alla norma costituzionale (articolo 47) che incoraggia e tutela il risparmio.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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