Cronache

L’aborto, la Chiesa e il rispetto del Codice canonico

Dato che un sacerdote genovese a suo tempo ha dichiarato di aver aiutato alcune donne ad abortire clandestinamente e continua a parlare a favore dell'aborto, ritengo utile fornire qualche notizia circa la posizione della Chiesa Cattolica sull'argomento, quale risulta dal Codice di diritto canonico. Per facilitare la comprensione del testo da parte di tutti si farà riferimento alla traduzione ufficiale (o quanto meno ufficiosa) in italiano.
«Chi procura un aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica latae sententiae» (Canone 1398).
Nel canone 1314 era già stato enunciato che «nella pena latae sententiae s'incorre per il fatto stesso di aver commesso il delitto», cioè in parole povere senza che sia necessario un esplicito atto da parte della gerarchia ecclesiastica.
Occorre inoltre tener conto dei canoni 1323 e 1324, nei quali si tratta rispettivamente dei casi in cui non si prevede nessuna pena o si ha una mitigazione della pena stessa. Tali casi, per ciò che concerne l'aborto si possono sostanzialmente ridurre a tre: a) giovane età; b) mancanza totale o parziale dell'uso della ragione, c) ignoranza di commettere tale «delitto» o ignoranza del fatto che tale azione comporti una pena.
Da quanto detto risalta che se un sacerdote procura un aborto incorre automaticamente e senza alcun dubbio nella scomunica. Pertanto, a norma del canone 1331 non può «prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucarestia», e neppure «celebrare sacramenti o sacramentali e (…) ricevere i sacramenti».


La veridicità di quanto detto sopra può essere controllata facilmente da chiunque, dato che il testo del vigente codice di diritto canonico si trova pure su internet, gratuitamente e a disposizione di chiunque.

Commenti