Claudia Passa
da Roma
Le sostanze esplosive che Hamdi Adus Issac portava in spalla nel metrò di Londra erano già state utilizzate in precedenti attentati. Lo zainetto-bomba che letiope indossava mentre le telecamere a circuito chiuso lo ritraevano alle 12.20 del 21 luglio allingresso della stazione Westbourne Park, era tuttaltro che «dimostrativo». Era imbottito di sostanze già tristemente note allantiterrorismo. Di sicuro, inoltre, Hamdi è «un soggetto di facile influenzabilità e suggestione, e pertanto ampiamente disponibile ad accettare la cooptazione in consorterie con finalità terroristiche, come in effetti è avvenuto».
Nelle otto pagine della sentenza che ieri ha dato via libera alla sua estradizione, i giudici della Corte dappello di Roma ripercorrono la fulminea «carriera» giudiziaria delletiope. Non entrano nel merito dellinchiesta dei pm capitolini Franco Ionta e Pietro Saviotti. Non si soffermano - non spetta a loro farlo - sulla perquisizione in casa del fratello Remzi, dove Hamdi è stato arrestato, che ha portato al sequestro di una mappa della metropolitana di Parigi, biglietti ferroviari delle tratte Londra-Parigi e Parigi-Roma, sei carte telefoniche degli Emirati, tre cellulari, 121 carte telefoniche estere prepagate, due travel card della London Transfert e biglietti aerei con destinazione Dubai, Addis Abeba, e altre località arabe.
La Corte dappello passa però al setaccio le risultanze dellindagine di Scotland Yard allegate al mandato darresto europeo. A cominciare dal contenuto dello zaino. «Una «perizia precoce degli ordigni - scrivono gli inglesi - indica che un tipo di materiale esplosivo Tatp o Hmtd è stato utilizzato per il meccanismo di detonazione. Entrambi questi materiali sono a base di perossido (...) Il contenuto ha proprietà esplosive». «Tanto il Tatp (triacetone triperossido) quanto lHmtd (diammina di triperossido dellesametilene) - osservano i giudici italiani -, già utilizzati per attentati, sono esplosivi sensibili di facile preparazione usando prodotti base disponibili in commercio, come acetone, perossido didrogeno, acido cloridrico o solforico».
Ricostruendo il profilo di Issac, definito a Londra «un terrorista motivato da fanatismo», i magistrati si soffermano sui riferimenti «ai rapporti con i complici e alle loro interrelazioni quali frequentatori della libreria islamica Al Coran dove si parlava della guerra e dei campeggi in montagna dove si parlava di religione». Un contesto micidiale per una personalità segnata da «quel senso di disorientamento tipico di chi non abbia saputo o voluto integrarsi nella società di accoglienza». È così che Hamdi sè ritrovato alla stazione Sheperd Bush, a bordo di un treno dove i viaggiatori lhanno visto «cadere a terra», quindi «abbandonare lo zaino che aveva un buco carbonizzato da cui fuoriusciva materiale, e darsi alla fuga uscendo dal finestrino della carrozza».
Motivando lassenso allestradizione, i giudici invocano sia la documentazione «assolutamente esaustiva» trasmessa da Londra, sia «le dichiarazioni dello stesso Issac, confermative dellaccaduto e del suo ruolo attivo, oltre che compiutamente ammissive dellaccordo raggiunto con i complici (...). Non può non riconoscersi - osserva la Corte lodando la repentina e proficua attività investigativa della polizia inglese - che il quadro indiziario a carico di Issac rivesta una indubbia valenza quanto a consistenza e gravità».
«Lapporto di Issac alla realizzazione del proposito criminoso - recita la sentenza - è stato rilevante. Non solo egli ebbe a partecipare agli incontri destinati a programmare levento, ma altresì prestò la sua opera allallestimento degli ordigni (...) e scelse il luogo e il mezzo di trasporto pubblico dove provocare lesplosione». Non ha «fondatezza», dunque, appellarsi alla presunta violazione delle garanzie costituzionali, come ha fatto la difesa.
Lesplosivo dello zainetto incastra Hamdi
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