Un lavoratore che si licenza dal posto di lavoro perché il datore non versa i contributi ha diritto a ricevere la Naspi.
È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza 5445 della Cassazione dell’11 marzo scorso, con cui la suprema Corte ha espresso il proprio parere in merito al diritto di ricevere l’indennità di disoccupazione da parte del lavoratore anche nel caso in cui la fine del contratto sia a seguito delle dimissioni del dipendente.
Secondo la Cassazione, nel caso in cui il datore di lavoro non versi i contributi previdenziali al proprio collaboratore, quest’ultimo nel dimettersi deve vedersi riconosciuta la cosiddetta “giusta causa” che permette l’accesso alla Naspi.
Ma cosa è la Naspi e quali sono le fattispecie riconosciute come giusta causa? Entriamo più nel dettaglio.
Cosa è la Naspi
Come ricorda l’Inps, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell’interessato.
Possono accedervi i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
Operai agricoli assunti a tempo indeterminato che lavorano per cooperative agricole (o loro consorzi) che trasformano, lavorano e vendono prodotti agricoli o zootecnici, provenienti soprattutto dalla cooperativa stessa o dai soci.
È necessario che il richiedente abbia almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’;inizio del periodo di disoccupazione che deve essere involontario; il concetto di involontarietà comprende:
le dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro;
per accordo di fine lavoro dovuto al fatto che il lavoratore rifiuta il trasferimento in un’altra sede della stessa azienda che si trova a più di 50 km da casa oppure raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
licenziamento disciplinare.
Tra le fattispecie di involontarietà rientra anche la “giusta causa” sui cui si è espressa la Cassazione.
Cosa comprende la “giusta causa”
Come scritto sopra, la Naspi, a livello normativo, è uno strumento spettante ai lavoratori che perdono il lavoro involontariamente. Tuttavia, la norma include anche le dimissioni per giusta causa, ovvero quelle situazioni in cui l’interruzione del rapporto non è riconducibile a una libera scelta del lavoratore, ma è indotta da comportamenti altrui che rendono impossibile la prosecuzione del lavoro: “qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro e quelle rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale”.
Tra queste condizioni di improseguibilità, con l’ordinanza 5445 dell’11 marzo scorso, è da comprendersi anche quando il datore di lavoro omette di versare i contributi Inps (spesso verificabile dall’estratto conto previdenziale) in modo sistematico e protratto nel tempo.