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Referendum, il Tar respinge il ricorso sulla data: si vota il 22 e 23 marzo

Il Tar ha respinto il ricorso proposto dal comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia, con il quale si contestava la decisione del Consiglio dei Ministri di votare il 22 e 23 marzo prossimi

Referendum, il Tar respinge il ricorso sulla data: si vota il 22 e 23 marzo
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Il Tar ha respinto il ricorso proposto dal comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia, con il quale si contestava la decisione del Consiglio dei Ministri di votare il 22 e 23 marzo prossimi. "La pretesa dei ricorrenti è destituita di fondamento, non potendosi lasciar dipendere la deroga ad un precetto normativo primario chiaro - che impone, tra l'altro, una tempistica certa e stringente per lo svolgimento del referendum costituzionale (anche al fine, segnalato in dottrina, di evitare il protrarsi dello stato di incertezza sulla normativa costituzionale validamente, ma non efficacemente modificata) - da un evento futuro ed incerto (l'ammissione del quesito referendario proposto dai promotori)". Così il Tar del Lazio nella sentenza con la quale ha respinto il ricorso proposto dal "Comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla Giustizia" per sollecitare l'annullamento della deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri il 12 gennaio scorso ha fissato i giorni 22 e 23 marzo per la celebrazione del referendum sulla giustizia.

I giudici hanno innanzitutto valutato e respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione sostenendo che "la deliberazione del Consiglio dei Ministri ed il conseguente Dpr di indizione del referendum, nella parte relativa all'individuazione della data per lo svolgimento della consultazione referendaria, hanno natura di atti di alta amministrazione e, pertanto, il relativo sindacato rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo". Successivamente si sono occupati di rispondere alla pretesa dei ricorrenti a che il Governo si astenga, nella sostanza, dall'indire il referendum allorché sia ancora pendente il termine di tre mesi previsto dalla Costituzione per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa referendaria popolare.

Ecco che allora, secondo il Tar, la normativa "nel prendere in considerazione e disciplinare l'unica ipotesi di differimento dell'indizione del referendum costituzionale, espressamente la ricollega alla fattispecie in cui, nelle more del termine di tre mesi dall'adozione della legge, sopravvenga un'altra legge costituzionale o di revisione della Costituzione, consentendo (e, si badi bene, non obbligando, giacché la norma utilizza l'espressione può ritardare l'indizione, e non "deve") così di chiamare il corpo elettorale ad esprimersi, in un'unica consultazione referendaria, su due leggi di riforma costituzionale".

Norma, questa, che ad avviso del Collegio "da una parte conferma che, all'infuori dell'ipotesi ivi espressamente disciplinata, nessun caso di rinvio nell'indizione del referendum è configurabile, e, dall'altro, costituisce norma di chiusura del sistema concernente la disciplina del referendum costituzionale".

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