«La mia consulenza ai Pm? Parziale e non completa»

ATTO DI TRANSAZIONE TRA
La FININVEST S.p.A, (C.F.:...) con sede in Roma, Largo Nazareno n. 8, in persona della procuratrice speciale avvocato Maria Enrica Mascherpa, in forza di procura rilasciata dall’Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Pasquale Cannatelli in data 26 luglio 2007, autenticata con atto del Notaio Arrigo Roveda di Milano, rep. 36992, rappresentata dagli avv.ti prof. Francesco Vassalli e Fabio Roscioli, con studio in Roma, Via Eleonora Duse, 35
di seguito anche denominata Fininvest o Società
E
FRANCESCO PAOLO GIUFFRIDA (C.F.:...), nato a Montevago (AG) in data 16 maggio 1954, residente in..., Via..., rappresentato dagli avv.ti Maria Taormina Crescimanno e Antonio Coppola, con studio in Palermo, Via Messina, 7/d;
di seguito anche denominato dott. Giuffrida o Consulente
congiuntamente anche denominati le Parti
PREMESSA
A) In considerazione delle dichiarazioni di taluni pentiti di mafia, secondo i quali la Fininvest avrebbe beneficiato dell’apporto di capitali di provenienza mafiosa, con verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell’incarico in data 5 dicembre 1997, i PP.MM. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia, dott.ri Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova e Umberto De Giglio, nell’ambito del procedimento 6031/94 R.G.N.R., affidavano al dott. Giuffrida l’incarico di verificare la legittimità degli apporti finanziari intervenuti alle origini della Fininvest da parte di soggetti terzi.
La consulenza, intitolata «1ª Nota Informativa sui flussi finanziari delle società denominate Holding Italiana 1-22» (di seguito anche denominata 1ª Nota Informativa), veniva depositata in data 21 aprile 1999 nell’ambito del procedimento 6031/94 R.G.N.R. Di lì a breve il procedimento veniva definitivamente archiviato dal GIP di Palermo, dott. Gioacchino Scaduto, in data 1 dicembre 1999.
B) In data 25 giugno 2000, l’elaborato peritale del dott. Giuffrida veniva acquisito al fascicolo dei citati PP.MM. dott.ri Domenico Gozzo e Antonio Ingroia e, in data 7 maggio 2002, a quello del Tribunale nell’ambito del procedimento 843/97 R.G.Trib. nei confronti del dott. Marcello Dell’Utri + altri in cui era stato ipotizzato il riciclaggio come reato fine rispetto a quelli contestati nel capo di imputazione.
C) All’esito dell’acquisizione dell’elaborato del dott. Giuffrida al predetto procedimento e, successivamente, in occasione della deposizione resa dal dott. Giuffrida nella fase dibattimentale del giudizio, gli organi di informazione, nazionali ed esteri, davano ampio risalto alle risultanze della consulenza e, in particolare, al fatto che per otto delle operazioni esaminate il dott. Giuffrida non era riuscito ad identificare l’origine della provvista. Il che aveva generato nell’opinione pubblica la convinzione che la Società potesse effettivamente aver goduto dell’apporto di capitali di provenienza mafiosa.
D) La Fininvest, pur assolutamente certa dell’evidenza della provenienza lecita delle risorse conferite originariamente al proprio capitale, e quindi certa dell’erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il Consulente, aveva preferito tuttavia non agire immediatamente a tutela dei propri diritti, ritenendo che una simile iniziativa avrebbe potuto turbare il regolare andamento del processo in cui il dott. Giuffrida rivestiva il ruolo di consulente del P.M.
E) Solo a seguito della definizione in primo grado del giudizio penale di cui sopra, la Fininvest, con atto notificato in data 28 febbraio 2006, citava il dott. Giuffrida dinanzi al Tribunale Ordinario di Palermo, per sentir accertare e dichiarare la sua grave negligenza nell’espletamento della 1ª Nota Informativa e nella ripetizione delle relative conclusioni nella fase dibattimentale del processo di primo grado tenutosi a Palermo nei confronti del dott. Marcello Dell’Utri + altri (843/97 R.G.Trib.), chiedendone conseguentemente la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi equitativamente da parte del Giudice.
La Società sottoponeva alla cognizione del Tribunale soltanto l’esame di quelle otto operazioni che il Consulente non era stato in grado di ricostruire integralmente o per le quali egli aveva concluso in senso dubitativo, ingenerando così la convinzione che vi potessero esser stati afflussi di denaro di provenienza illecita nelle casse della Fininvest.
Si tratta, più precisamente, delle operazioni in data: 26 marzo 1984 per 7.172 mln. di lire; 16 maggio 1984 per 2.297 mln. di lire; 29 giugno 1979, per 6.000 mln di lire; 31 dicembre 1984 per 850 mln. di lire, 24, 29, 30, 31 dicembre 1980 per 19.224 mln. di lire; 7 dicembre 1978 per 17.980 mln. di lire; 19 dicembre 1979 per 27.680 mln. di lire; 4 ottobre 1979 per 11.000 mln. di lire e così per un totale di 93.933 mln. di lire.
Nell’atto di citazione veniva esposto che il dott. Giuffrida, adempiendo con la dovuta diligenza all’incarico affidatogli, avrebbe potuto ricostruire completamente ognuna di tali otto operazioni ed accertare che l’origine delle provviste era pacificamente riveniente da persone, fisiche e giuridiche, tutte immediatamente riferibili all’allora costituendo Gruppo Fininvest e, quindi, senza alcun afflusso di denaro dall’esterno.
F) Si costituiva nel giudizio dinanzi alla dott.sa Galazzi della III Sez. del Tribunale Ordinario di Palermo (R.G. n. 3261/06) il dott. Giuffrida, il quale, con propria comparsa di costituzione e risposta del 17 maggio 2006, adduceva di aver adempiuto l’incarico con professionalità e diligenza, precisando che la sua consulenza risultava parziale e non completa in quanto rappresentava solo una prima ipotesi di lavoro, che avrebbe poi potuto essere integrata e modificata a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici e documentali. Approfondimenti che, tuttavia, non vennero mai effettuati a causa dello scadere dei termini per le indagini preliminari e della successiva archiviazione del procedimento 6031/94 R.G.N.R.
Il dott. Giuffrida chiariva inoltre che la funzione di approfondimento tecnico che egli avrebbe dovuto svolgere era stata costantemente sottoposta allo specifico ed ineludibile coordinamento ed al diretto controllo dei PP.MM., così come parimenti era avvenuto anche per la scelta dei documenti da consultare e per la materiale acquisizione degli stessi.
G) All’esito del tentativo di conciliazione e in pendenza dei termini ex art. 184 c.p.c. concessi dal Giudice all’udienza del 30 maggio 2007, le Parti, al solo fine di addivenire ad una bonaria definizione della controversia tra loro insorta, pur mantenendo le rispettive posizioni di diritto fatte valere nel giudizio civile, hanno ora raggiunto un accordo transattivo che intendono formalizzare con il presente atto. Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
Le Parti, al solo fine di definire bonariamente il giudizio civile di cui alle Premesse, reciprocamente dichiarano quanto segue:
- il dott. Giuffrida, all’esito di una prospettazione maggiormente organica delle operazioni poste oggi alla cognizione del Tribunale Ordinario di Palermo e specificate alla lett. E) della Premessa e della relativa documentazione già disponibile, riconosce i limiti delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle dichiarazioni rese al dibattimento ed inoltre, che le predette operazioni oggetto del suo esame consulenziale erano tutte ricostruibili e tali da escludere l’apporto di capitali di provenienza esterna al Gruppo Fininvest;
- la Fininvest riconosce che i limiti nella consulenza del dott. Giuffrida non sono dipesi da sua negligenza ma da eventi estranei alla sua volontà - scadenza dei termini per le indagini preliminari e successiva archiviazione del procedimento 6031/94 R.G.N.R. - che lo hanno indotto a conclusioni parziali e non definitive.
ART. 3
Il dott. Giuffrida prende atto che la Fininvest potrà utilizzare pubblicamente la presente scrittura privata e divulgarne il contenuto; la Fininvest, da parte sua, si impegna ad utilizzare il predetto contenuto solo in forma integrale.
ART. 4
Le Parti, contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto di Transazione, dichiarano di essere pienamente soddisfatte e di non avere null’altro a pretendere e richiedere in relazione alle condotte e/o ai fatti specificati negli scritti difensivi depositati nel giudizio civile di cui alla lettera E) della Premessa.
ART. 5
Il giudizio pendente avanti alla III Sezione del Tribunale Ordinario di Palermo - G.U. Dott.sa Galazzi - R.G. n. 3261/06, verrà pertanto abbandonato, a spese compensate, nelle forme all’uopo previste dal codice di procedura civile.
ART. 6
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Atto di Transazione non ha natura di transazione generale e non comporta, da parte della Fininvest, rinunzia all’azione per eventuali ulteriori condotte lesive, diverse da quelle oggetto del giudizio civile di cui alla lettera E) della Premessa, che dovessero essere poste in essere dal dott. Giuffrida.
ART. 7
Sottoscrivono il presente atto tutti i Procuratori della Fininvest e del dott. Giuffrida, per espressa rinunzia al vincolo della solidarietà, ex art. 68 della L.P.
Le spese del giudizio, come anche quelle relative al presente atto, si intendono integralmente compensate tra le Parti.


Roma-Palermo, 27 luglio 2007
L.C.S.
Fininvest S.p.A.
avv. Maria Enrica Mascherpa
prof avv. Francesco Vassalli
avv. Fabio Roscioli
dott. Francesco Giuffrida
avv. Maria Taormina Crescimanno
avv. Antonio Coppola

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