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Mobbing: le regole della Cassazione per vincere in Tribunale

Nel respingere il ricorso di un dipendente delle Poste i supremi giudici spiegano cosa si intende per persecuzione sul luogo di lavoro così da evitare lunghe e inutili cause

Qualche scaramuccia con il proprio capo non basta per considerarsi vittima di mobbing e trascinare il superiore davanti al giudice. Per poter parlare di vera persecuzione sul luogo di lavoro senza rischio di smentita occorre che si verifichino alcune condizioni, altrimenti la questione viene archiviata tra gli ordinari contrasti che talvolta sorgono tra colleghi. A dettare le regole per chiedere i danni in caso di vessazioni in ufficio è la Cassazione. I supremi giudici, nel respingere il ricorso di un postino piemontese che nell'inverno del 2001, scendendo dall'auto di servizio, era scivolato su una lastra di ghiaccio battendo violentemente la testa, spiegano cosa si debba intendere per mobbing, per evitare così lunghe ed inutili cause. Il lavoratore in questione, per esempio, avrebbe potuto tranquillamente evitare di rivolgersi all'avvocato. La colpa delle lesioni riportate nella caduta, infatti, per le quali l'Inail gli aveva riconosciuto un'invalidità dell'11 per cento, non poteva imputarsi alle Poste che non lo avevano dotato di scarpe antiscivolo. L'uomo si diceva anche vittima di altri episodi di mobbing. Per i giudici, invece, nonostante l'esistenza di contrasti tra la dirigente dell'ufficio e il dipendente, questi non erano tali «da provare la sussistenza di un intento vessatorio della dirigente dell'ufficio». Per parlare di mobbing ci vuole ben altro. Con questo termine, spiega la Cassazione, si intende «una condotta del datore di lavoro che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione e di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo e del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità». Sono quattro, secondo i supremi giudici, i punti imprescindibili per riuscire ad avere la meglio in Tribunale. Occorrono, dunque, «una molteplicità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio». È necessario, inoltre, che i fatti in questione determinino un «evento lesivo della salute o della personalità del dipendente». I giudici della sezione lavoro (sentenza n. 3785) sottolineano, inoltre, la necessità di «un nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio dell'integrità psico-fisica del lavoratore».

Ultima regola: deve essere provato l'«intento persecutorio».

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