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"Vietare il velo non è discriminatorio". La Corte Ue spazza via i buonismi

Se l'azienda ha una linea di neutralità, non è discriminatorio vietare il velo: così la Corte Ue boccia il ricorso di una donna islamica

"Vietare il velo non è discriminatorio". La Corte Ue spazza via i buonismi

La Corte europea si è espressa in queste ore sul caso di una donna belga di fede musulmana. La donna ha deciso di rivolgersi alle massime autorità perché le era stato negato un contratto di tirocinio dopo il suo netto e categorico rifiuto di togliersi il velo per conformarsi alla politica di neutralità dell'azienda. In questo caso, la Corte Ue ha deciso di dare ragione all'azione e di far cadere tutte le accuse di discriminazione: "La regola interna di un'impresa che vieta di indossare in modo visibile segni religiosi, filosofici o spirituali non costituisce una discriminazione diretta se applicata in maniera generale e indiscriminata".

Una sentenza storica che mette dei paletti certi nelle relazioni aziendali e pone fine alle rivendicazioni e alle pretestuose insinuazioni di discriminazione senza contesto e senza ragione. "La religione e le convinzioni personali devono essere considerate un solo e unico motivo di discriminazione, altrimenti pregiudicando il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro stabilito dal diritto dell'Unione", osservano i giudici di Lussemburgo nella loro sentenza.

Ma la stessa Corte sottolinea che "una disposizione di un regolamento di lavoro di un'impresa che vieta ai dipendenti di manifestare verbalmente, con l'abbigliamento o in qualsiasi altro modo, le loro convinzioni religiose o filosofiche, di qualsiasi tipo, non costituisce, nei confronti dei dipendenti che intendono esercitare la loro libertà di religione e di coscienza indossando visibilmente un segno o un indumento con connotazione religiosa, una discriminazione".

Questo, spiega la Corte europea, solo dietro la condizione che "la disposizione sia applicata in maniera generale e indiscriminata".

In questo caso, sottolineano i giudici, la richiesta "non istituisce una differenza di trattamento fondata su un criterio inscindibilmente legato alla religione o a tali convinzioni personali".

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