Multa per essere passati col rosso? Annullata se ci sono i testimoni

L’esercito dei furbi al volante si sfrega le mani. Basta un testimone compiacente e si possono risparmiare 143 euro e ben 6 punti della patente. Certo, c’è la seccatura di ricorrere al giudice di pace. Ma alla fine la contravvenzione per «passaggio con semaforo rosso» diventa una palla di carta da cestinare. E le casse dei Comuni che non hanno installato le telecamere ai semafori possono già piangere miseria. Del resto con la Cassazione non si discute.
Sono stati proprio i giudici supremi ad emettere, ieri, una sentenza a doppio taglio. Che favorisce gli automobilisti in buona fede ma anche quelli in cattiva fede. Nella sentenza n. 21816 si stabilisce, infatti, che un vigile urbano, così come avviene per l’arbitro in una partita di calcio, può prendere un abbaglio quando fa un multa per passaggio con il rosso perché può essere ingannato dall’errata percezione «di corpi in movimento». E in assenza della moviola, la multa può essere annullata dal giudice di pace, prima ancora di arrivare alla querela per falso. Naturalmente, per contestare la contravvenzione devono esserci dei testimoni a favore dell’automobilista che dimostrino, in pratica, «l’errata valutazione dei fatti non trattandosi di una realtà statica ma di un corpo-oggetto in movimento suscettibile di diverse ricostruzioni».
Una signora romana può dunque cantare vittoria dopo anni di battaglie legali. Si era vista recapitare a casa una multa per essere passata col rosso ed era caduta dalle nuvole. Il ricorso al giudice di pace era stato fallimentare nonostante avesse presentato testimonianze che sostenevano la sua buona fede. Il giudice, però, aveva sostenuto l’efficacia della sanzione «fino a querela di falso del verbale di contravvenzione». Ma Isabella non si era arresa ed è arrivata fino in Cassazione che le ha dato ragione perché anche la vista dei vigili non è infallibile. E pure loro, come tutti i comuni mortali, possono sbagliare. «La veridicità dei fatti – si legge nella sentenza - poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della realtà».

Quindi, l’efficacia fino a querela di falso «non sussiste quando le circostanze, in ragione della loro modalità di accadimento repentino, non si siano potute verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento».

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