Nasce il reato di clandestinità

È la svolta nella gestione dell’immigrazione, l’articolo che rende effettive le espulsioni di chi arriva in Italia da irregolare: articolo 1, comma 16. È una norma che pone l’Italia in linea con molti Paesi europei come Gran Bretagna, Germania, Francia: «Lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato» senza che ne abbia diritto, ossia da clandestino, «è punito con un ammenda da 5mila a 10mila euro». L’introduzione del reato di clandestinità sarà fondamentale per poter riaccompagnare nel Paese di origine l’immigrato irregolare privo di visti o dei diritti per ottenere lo status di rifugiato. In base alla direttiva rimpatri dell’Ue (in vigore dal dicembre del 2008) il riaccompagnamento è infatti consentito solo in presenza di un reato.

In mancanza di questa condizione, all’immigrato, anche se riconosciuto nel Cie, bisogna consegnare il foglio di via, con l’ordine di rientrare in patria con i suoi mezzi. Il procedimento di espulsione verrà sospeso «nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale»

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