La telenovela del Castello delle Cerimonie si arricchisce di un nuovo capitolo, ma ciò nonostante non è stata ancora messa la parola fine all'intricata vicenda giudiziaria che si è venuta a creare attorno alla struttura resa celebre dal noto programma televisivo trasmesso da Real Time.
La Sezione VII del Tar della Campania ha infatti respinto, ritenendolo inammissibile per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato dalla famiglia Polese contro la delibera di indennità di occupazione e di confisca, causa lottizzazione abusiva, del Grand Hotel La Sonrisa, destinato ad essere acquisito a patrimonio dal Comune di Sant’Antonio Abate. I giudici del Tar, pertanto, hanno deciso di affidare la decisione al tribunale ordinario, per cui bisognerà attendere ancora per avere una soluzione definitiva. Nel frattempo il ristorante è rimasto aperto e operativo, tanto che i gestori della struttura hanno già pubblicato il menù pasquale sulle principali pagine social.
A dare il via alla complessa vicenda giudiziaria era stata la delibera della giunta comunale 61 del 6 aprile 2024 con cui si determinava "l'acquisizione al patrimonio comunale disponibile del complesso immobiliare denominato 'Grand Hotel La Sonrisa' a seguito di confisca ex art. 44, comma 2, del DPR n. 380/2001 – valutazione e stima del compendio al fine dell’inserimento nel piano delle valorizzazioni immobiliari". Contro la sopra citata delibera, sorta in seguito all'individuazione di una lottizzazione abusiva, si era mossa la famiglia del Castello delle Cerimonie: i Polese, tutelati dai legali Marcello Fortunato e Alberto Vitale, avevano deciso di chiedere l'annullamento sia della confisca che della definizione economica dell'indennità di occupazione "sine titulo" determinata dal dirigente del Settore Tecnico del Comune di Sant'Antonio Abate. Ai gestori de La Sonrisa era stato richiesto un canone di 75mila euro per il periodo compreso tra il 15 febbraio e il 30 aprile 2024, a cui dovevano aggiungersi 30mila euro per ciascuna mensilità ulteriore.
Dopo l'udienza, che ha avuto luogo lo scorso 29 gennaio, è arrivata la sentenza del Tar della Campania, pubblicata in data odierna, martedì 17 marzo: al centro dell'attenzione la definizione del canone di affitto che i Polese devono pagare mensilmente al Comune di Sant'Antonio Abate, dal momento che la struttura è rimasta aperta e operativa anche dopo la delibera di confisca, e la cui definizione era stata affidata a “professionalità esterne all’ente non avendo l’ufficio gli strumenti per la giusta quantificazione". Ovviamente i gestori del Castello delle Cerimonie hanno impugnato anche la delibera della giunta 61, con cui "si è disposto di addivenire alla valutazione e stima del compendio al fine dell’inserimento nel piano delle valorizzazioni immobiliari, in quanto non strumentale per le finalità dell’ente, nonché al fine della determinazione del canone di occupazione mensile da versare al Comune di Sant’Antonio Abate, nelle more della immissione in possesso del bene".
Due le contestazioni mosse: in primis il Comune, secondo i ricorrenti, non può chiedere un canone perché quei beni non sono ancora ufficialmente confiscati o passati sotto la proprietà comunale, in secondo luogo la cifra richiesta, quantificata in via provvisoria, sarebbe errata e non basata su criteri di valutazione corretti o chiari.
A questo punto, il Tar ha scelto di rimandare la decisione al tribunale ordinario, bollando il ricorso come inammissibile per difetto di giurisdizione. "Oggetto della odierna controversia è la contestazione del pagamento di un’indennità per l’occupazione sine titulo conseguente alla intervenuta acquisizione al patrimonio dell’ente a seguito di confisca per lottizzazione abusiva del complesso immobiliare di proprietà dei ricorrenti e, dunque, afferisce a una pretesa patrimoniale, relativa a posizioni di diritto e di obbligo delle parti e non a posizioni di interesse legittimo", considerano i giudici della VII Sezione.
"La giurisdizione di questo giudice amministrativo va dunque declinata", prosegue la sentenza, "trattandosi di una fattispecie in cui, a fronte di una determinazione che costituisce esercizio di un potere vincolato, la posizione giuridica soggettiva del ricorrente assume pacificamente la
consistenza di diritto soggettivo, la cui lesione è pertanto devoluta, anche ai fini della eventuale prosecuzione in parte qua del giudizio ex art. 11 codice del processo amministrativo, alla giurisdizione del giudice ordinario".