Da Nord a Sud cambia tutto. Anche la giurisprudenza. La prova? Ieri sono uscite le motivazioni della sentenza del Tar sul voto in Piemonte che ha disposto il riconteggio dei 15mila voti raccolti da due liste alleate del governatore leghista Roberto Cota dopo lesposto dellex presidente Pd Mercedes Bresso. I punti fermi sono sostanzialmente tre: «Le liste Consumatori e Deodato Scanderebech sono illegittime» benché regolarmente autorizzate; «il riconteggio va a tutela degli elettori» ma bisogna vedere «quali effetti demolitori» possono scattare sul presidente eletto e sui consiglieri. Perché, è la tesi dei legali Pd, «è facoltà del giudice amministrativo correggere il risultato elettorale» mentre il presidente leghista è sereno: «Quei voti non saranno validi per le liste, ma per me sì, lo dice la legge». Torino, 29 luglio 2010.
Ma allora perché appena 5 anni fa, in Puglia, le cose andarono in maniera diametralmente opposta? Quando il governatore uscente Raffaele Fitto (oggi ministro) venne battuto per 14.100 voti (lo 0,6%) dallallora semiparvenu Nichi Vendola, lo sconfitto annunciò ricorso al Tar, denunciando una serie di irregolarità. Molto più palesi di oggi, stando almeno alle cronache dei giornali nazionali dellepoca. E soprattutto con una platea di voti da ridiscutere molto più vasta, vista lenorme, mostruoso numero di schede considerate allora nulle. Più di 80mila, di cui la metà contestate. Eppure sia il Tar, che in seguito il Consiglio di Stato, contro una giurisprudenza consolidata, dissero sostanzialmente «non ci sono prove, quel che era fatto, era fatto».
La denuncia di Fitto era dettagliatissima: verbali sbianchettati, correzioni maldestre, somme sbagliate, fogli lasciati in bianco e tuttavia timbrati e firmati senza un perché, e almeno cinquemila voti attribuiti a Fitto scartabellando i 3.870 verbali esaminati. E ancora: sezioni in cui il numero dei voti validi è inferiore a quello attribuito ai quattro candidati presidenti, voti ai Ds raddoppiati rispetto a quelli effettivamente ottenuti. E invece? La Regione negò la visione delle schede, con la scusa che le aveva «in custodia, non in detenzione stabile» persino alla Commissione governativa per laccesso agli atti amministrativi. Una scelta che Tar e Consiglio di Stato, grazie allaccorata difesa dellallora presidente della Provincia di Lecce Pd Giovanni Pellegrino (altro fatto curioso...) motivarono così: «In materia elettorale chi promuove il giudizio ha lonere di provare circostanze concrete che, se fondate, porterebbero alla modifica del risultato in suo favore». Nel caso del ricorso di Fitto invece ci sarebbero solo «doglianze generiche, tendenti a ottenere un generale riesame dei risultati in sede giurisdizionale, deduzioni non sostenute neppure da un principio di prova, contestazioni elaborate a tavolino».
E il diritto di spulciare, ricontare, rivedere le schede? Facile: «Gli atti sono immediatamente accessibili dai rappresentanti di lista durante lo scrutinio - dice il Consiglio di Stato il 7 aprile, motivando il niet - e hanno facoltà di effettuare contestazioni da inserire nel verbale».
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